Gli effetti del giudicato interno nel giudizio di rinvio dopo la cassazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 6221 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di cassazione con rinvio per violazione di norme di diritto, il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla regola giuridica enunciata ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se non esaminate, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno. Nel lavoro pubblico contrattualizzato, la tutela del lavoratore precario, con esonero dall’onere probatorio del danno ai sensi dell’art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010, non viene meno quando i contratti a termine siano nulli per mancanza di forma scritta, poiché tale carenza realizza un’abusiva reiterazione. Il danno comunitario è liquidato secondo i parametri dell’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dall’art. 12 del d.l. n. 131 del 2024, applicabile anche ai giudizi in corso ed alla Regione Sicilia.
Il Fatto
Un lavoratore, impiegato come operaio forestale alle dipendenze dell’Amministrazione regionale siciliana con contratti a termine reiterati, aveva chiesto la conversione del rapporto e il risarcimento del danno. Dopo una prima pronuncia di rigetto fondata sull’assenza di forma scritta dei contratti, questa Corte, con la sentenza n. 2998 del 2024, aveva accolto il ricorso del lavoratore, cassando con rinvio la decisione.
La Corte d’appello di Caltanissetta, in sede di rinvio, aveva accolto parzialmente la domanda, riconoscendo l’abuso e liquidando un’indennità a titolo di danno comunitario. Le Amministrazioni regionali hanno proposto ricorso per cassazione, lamentando la violazione dei principi sul giudicato interno e la mancata applicazione di norme sopravvenute, tra cui l’art. 11 della legge n. 203 del 2024.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha ricordato che il giudice del rinvio è vincolato non solo al principio di diritto enunciato, ma anche agli accertamenti che ne costituiscono il presupposto logico-giuridico, i quali formano oggetto di giudicato implicito interno. Il riesame di tali questioni contrasterebbe con il principio di intangibilità della sentenza di legittimità.
Applicando tale principio, la Corte ha chiarito che la sentenza n. 2998 del 2024 aveva già accertato l’esistenza di un’abusiva reiterazione di contratti a termine e la Corte territoriale ha correttamente limitato il proprio esame alla quantificazione del danno. La decisione nel merito era preclusa al giudice di legittimità, poiché la quantificazione implicava accertamenti di fatto riservati al giudice di merito.
La Corte ha poi respinto l’eccezione relativa all’applicazione del nuovo testo dell’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dal d.l. n. 131 del 2024, osservando che la norma non circoscrive il proprio ambito soggettivo od oggettivo, continuando ad applicarsi a tutte le amministrazioni, incluse quelle regionali. Ha inoltre ribadito che lo ius superveniens, concernente i criteri legali di liquidazione del danno, si applica anche ai giudizi in corso.
Infine, la Corte ha giudicato irrilevante la norma di interpretazione autentica contenuta nell’art. 11 della legge n. 203 del 2024 sulla nozione di stagionalità. Una volta esclusa la rilevanza della stagionalità agli effetti della normativa sull’abusiva reiterazione, la norma sopravvenuta non può mettere in discussione un accertamento già coperto da giudicato. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.