Esenzione imposta donazione quote: necessario il controllo di diritto (Cass. civ. Sez. 5 n. 6616 del 19.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta sulle donazioni, l’agevolazione di cui all’art. 3, comma 4-ter, d.lgs. n. 346/1990, per il trasferimento di quote sociali a favore di discendenti e coniuge, spetta solo se il trasferimento consente al beneficiario di acquisire o integrare il controllo di diritto della società, ai sensi dell’art. 2359, primo comma, n. 1, c.c. Tale controllo richiede il potere di determinare l’esito delle deliberazioni dell’assemblea ordinaria nel loro complesso, ivi inclusa la delibera di destinazione e ripartizione degli utili. Non integra il requisito il trasferimento della nuda proprietà delle quote allorché l’usufruttuario conservi il diritto agli utili e il diritto di voto sulle relative delibere, residuando in capo ai nudi proprietari un potere circoscritto alle delibere su altri argomenti, perché la delibera sulla distribuzione degli utili incide in modo rilevante sulla struttura finanziaria della società e sui rapporti tra soci.
Il Fatto
Una contribuente riceveva in donazione, insieme al fratello, la nuda proprietà di quote rappresentanti l’intero capitale sociale di una S.r.l., mentre il donante tratteneva per sé l’usufrutto e, in caso di premorienza, lo trasferiva alla propria moglie. Nell’atto di donazione si prevedeva che il diritto agli utili e il diritto di voto per le delibere sulla loro ripartizione restassero riservati all’usufruttuario, spettando ai nudi proprietari il voto per tutti gli altri argomenti.
I donatari, contestualmente, dichiaravano di volersi avvalere dell’agevolazione di cui all’art. 3, comma 4-ter, d.lgs. n. 346/1990, con l’impegno a mantenere il controllo della società e a non cedere le quote per un periodo non inferiore a cinque anni. L’Agenzia delle entrate, tuttavia, notificava un avviso di liquidazione per il recupero dell’imposta, contestando la mancanza del requisito oggettivo dell’agevolazione, non avendo il trasferimento determinato l’acquisizione del controllo di diritto. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso della contribuente, ma la Commissione tributaria regionale, accogliendo l’appello dell’Ufficio solo per le spese, confermava la decisione di primo grado nel merito. Avverso tale sentenza, l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha ritenuto fondata la censura dell’Agenzia delle entrate. Il Collegio ha ricordato che, secondo la propria giurisprudenza, l’esenzione di cui all’art. 3, comma 4-ter, TUS richiede che il trasferimento di partecipazioni di società di capitali consenta al beneficiario di acquisire o integrare il controllo di diritto della società, situazione che si realizza quando il socio dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria e può determinare l’esito delle relative deliberazioni.
La Corte ha evidenziato che la delibera sulla destinazione degli utili — se distribuirli come dividendi o accantonarli a riserva — riveste particolare importanza, incidendo sui diritti dei soci e sulla struttura finanziaria dell’ente. Tale scelta, infatti, può essere legittima solo se supportata da ragioni oggettive e coerenti con l’interesse sociale, mentre una decisione reiterata di non distribuire utili senza giustificazione può configurare un abuso di maggioranza a danno dei soci di minoranza.
Pertanto, se un soggetto non ha il potere di incidere con il proprio voto sulla delibera di destinazione degli utili, non può ritenersi titolare di una situazione di controllo maggioritario sull’assemblea ordinaria nel suo complesso, ma solo di un potere circoscritto a singole delibere. La riserva all’usufruttuario del diritto agli utili e del voto sulla relativa ripartizione, con attribuzione ai nudi proprietari del solo voto per gli altri argomenti, esclude la sussistenza del requisito del controllo di diritto necessario per fruire dell’agevolazione.
La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, decidendo nel merito, il ricorso introduttivo della contribuente è stato rigettato, con compensazione delle spese processuali dei gradi di merito e di legittimità, stante la novità della questione trattata.
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Nota della Redazione
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