Inammissibilità dell’impugnazione dell’avviso IMU se la rendita catastale è già definitiva (Cass. civ. Sez. 5 n. 6750 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso tributario, la notifica del ricorso per cassazione può essere effettuata dal contribuente tanto presso la sede centrale dell’Agenzia delle Entrate quanto presso i suoi uffici periferici, stante il carattere unitario dell’Ufficio e il principio di effettività della tutela giurisdizionale. Qualora la rendita catastale sia stata attribuita entro il 31 dicembre 1999 e recepita in un atto impositivo notificato e non impugnato, tale atto costituisce a tutti gli effetti atto di notificazione della rendita, con conseguente inammissibilità dell’impugnazione degli avvisi relativi ad anni d’imposta successivi che si fondino sulla medesima rendita.
Il Fatto
A seguito della notifica di un avviso di accertamento IMU per l’anno 2013, il contribuente impugnava l’atto dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, sostenendo che l’immobile avrebbe dovuto essere classificato in categoria A/3 e non A/8. Nel corso del giudizio di primo grado, l’Ufficio rettificava in autotutela il classamento di una delle particelle, l’autorimessa, riconoscendo l’errore. La Commissione Tributaria Provinciale dichiarava il ricorso inammissibile, ma la Commissione Tributaria Regionale, in riforma, accoglieva parzialmente l’appello, ordinando il ricalcolo dell’imposta con la categoria A/3 per la particella rettificata. Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione la società concessionaria, l’Agenzia delle Entrate e il contribuente.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha affrontato prioritariamente i ricorsi incidentali, investendo la questione pregiudiziale dell’ammissibilità del ricorso originario. Ha richiamato l’art. 74, comma 3, legge n. 342/2000, in base al quale gli atti impositivi che recepiscono rendite catastali attribuite entro il 31 dicembre 1999 costituiscono anche atti di notificazione della rendita, con decorrenza del termine di sessanta giorni per l’impugnazione. Nel caso di specie, le rendite erano state fissate sin dal 27 novembre 1999 e un precedente avviso IMU per l’anno 2011, non impugnato, era stato notificato al contribuente.
La Corte ha quindi ribadito il principio, già affermato in tema di ICI e valido anche per l’IMU, secondo cui l’atto impositivo che recepisce la rendita catastale attribuita ante 2000 ne determina la definitività ove non impugnato nel termine di legge. Ne consegue l’inammissibilità dell’impugnazione degli atti impositivi successivi, qualora non sia intervenuta alcuna modifica della situazione catastale. L’orientamento è stato confermato richiamando le pronunce Cass. Sez. 6, n. 5621 del 2014 e Cass. Sez. 5, n. 25550 del 2014.
Con riferimento alla particella oggetto di rettifica in autotutela, la Corte ha statuito che per essa è cessata la materia del contendere. L’accoglimento dei primi tre motivi del ricorso incidentale dell’Agenzia ha assorbito le restanti censure, inclusi i motivi del ricorso principale della società relativi al regime delle spese di lite. La sentenza impugnata è stata conseguentemente cassata senza rinvio.
La Corte ha infine regolato le spese, disponendo la compensazione per un terzo, in ragione della parziale soccombenza reciproca, e la condanna del contribuente alla rifusione dei restanti due terzi in favore delle controparti, per tutti i gradi di giudizio. Ha inoltre dichiarato la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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Nota della Redazione
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