La procura al difensore nel giudizio concluso vale anche per il ricorso in correzione di errore materiale (Cass. civ. Sez. 3 n. 6951 del 23.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La procura rilasciata al difensore nel giudizio concluso con la sentenza da correggere è valida anche per la proposizione del ricorso per la correzione di errore materiale di una sentenza di cassazione ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., in quanto il procedimento di correzione non introduce una nuova fase processuale, ma costituisce un mero incidente dello stesso giudizio, diretto solo ad adeguare l’espressione grafica all’effettiva volontà del giudice, già espressa in sentenza. Nel procedimento di correzione degli errori materiali, disciplinato dagli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., non è configurabile una situazione di soccombenza ai sensi dell’art. 91 cod. proc. civ., neppure nella ipotesi in cui la parte non richiedente, partecipando al contraddittorio, si opponga all’istanza di rettifica, trattandosi di procedimento di natura sostanzialmente amministrativa.
Il Fatto
I ricorrenti avevano vittoriosamente resistito a un ricorso per cassazione proposto nei loro confronti, ottenendo il riconoscimento delle spese del giudizio di legittimità con ordinanza della stessa Corte. Successivamente, essi hanno proposto istanza di correzione dell’errore materiale, deducendo che il dispositivo di tale ordinanza non indicava chiaramente l’ammontare delle spese liquidate in loro favore, presentando indebite duplicazioni. La parte controricorrente ha resistito, sollevando eccezione di difetto di procura e chiedendo il rigetto dell’istanza.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente rigettato l’eccezione di difetto di procura, richiamando il principio già affermato da Cass. 730/2015: la procura rilasciata per il giudizio di legittimità copre anche il successivo incidente di correzione dell’errore materiale, poiché quest’ultimo non apre una nuova fase processuale ma si inserisce nel medesimo giudizio, essendo finalizzato unicamente a rendere la formulazione grafica conforme alla volontà già espressa dal giudice.
Nel merito, la Corte ha rilevato che il dispositivo dell’ordinanza impugnata presentava un’evidente duplicazione nella liquidazione delle spese in favore dei controricorrenti, con una formulazione che rendeva poco chiaro l’effettivo ammontare dovuto per ciascuna parte. Tale vizio integrava gli estremi dell’errore materiale, rettificabile mediante il procedimento di correzione.
Quanto alle spese del giudizio di correzione, la Corte ha escluso ogni pronuncia, richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 29432 del 14/11/2024, secondo cui il procedimento ex artt. 287, 288 e 391-bis cod. proc. civ. ha natura sostanzialmente amministrativa e non determina alcuna soccombenza, neppure quando la parte non richiedente si opponga all’istanza.
La Corte ha quindi accolto il ricorso, disponendo la correzione del dispositivo dell’ordinanza n. 28415/2023 nei termini indicati e ordinando alla Cancelleria l’annotazione del provvedimento in calce all’ordinanza corretta.
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Nota della Redazione
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