L’improcedibilità per omesso deposito telematico prevale sull’inammissibilità (Cass. civ. Sez. 3 n. 7093 del 25.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È improcedibile il ricorso per cassazione notificato a mezzo posta e non depositato con le modalità telematiche prescritte dall’art. 196-quater, comma primo, disp. att. cod. proc. civ., introdotto dal D.Lgs. n. 149/2022. L’obbligo del deposito telematico assume portata cogente e il mancato rispetto di tale modalità integra la violazione dell’art. 369 cod. proc. civ., nella formulazione applicabile ratione temporis. La declaratoria di improcedibilità per omesso deposito del ricorso deve essere pronunciata con priorità rispetto a ogni rilievo di inammissibilità, poiché l’accertamento dell’improcedibilità non consente alcun ulteriore esame del ricorso stesso.
Il Fatto
Il ricorrente, avvocato che aveva agito in proprio, proponeva domanda di risarcimento danni nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri e di una magistrata, per responsabilità civile. Il Tribunale di Caltanissetta rigettava la domanda e la Corte d’Appello di Caltanissetta, con sentenza pubblicata il 3 aprile 2024, rigettava l’appello principale, accogliendo l’appello incidentale della compagnia assicuratrice chiamata in garanzia e ponendo le spese di entrambi i gradi a carico del soccombente.
Avverso tale sentenza il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, notificato a mezzo posta; la compagnia assicuratrice resisteva con controricorso, eccependo l’inammissibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che il ricorso era stato spedito a mezzo posta nella ritenuta vigenza dell’art. 134 disp. att. cod. proc. civ., norma abrogata dall’art. 4, comma sesto, lett. a), D.Lgs. n. 149/2022. Dal fascicolo telematico non risultava, invece, il deposito con le modalità previste dall’art. 196-quater, comma primo, disp. att. cod. proc. civ..
La modifica dell’art. 369 cod. proc. civ., disposta dal D.Lgs. n. 149/2022 e pacificamente applicabile al caso di specie, deriva dall’estensione generalizzata del processo telematico anche in cassazione, con la conseguente soppressione dell’espressione “deve essere depositato nella cancelleria”. L’art. 196-quater disp. att. cod. proc. civ. impone, in via esclusiva, il deposito con modalità telematiche, salve le sole eccezioni legate al non funzionamento dei sistemi informatici del dominio giustizia, come precisato da Cass., Sez. I, n. 10689 del 2023 citata in motivazione.
La Corte dichiara quindi il ricorso improcedibile, richiamando il principio, costantemente affermato dalle Sezioni Unite e dalla giurisprudenza successiva, secondo cui l’improcedibilità per omesso deposito del ricorso deve essere dichiarata con priorità rispetto a ogni possibile rilievo di inammissibilità. L’accertamento dell’improcedibilità preclude infatti ogni ulteriore esame del ricorso stesso.
La soccombenza determina la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente e la dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato dovuto ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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Nota della Redazione
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