Inammissibile il ricorso per cassazione che non riproduce l’atto di appello e le difese di merito (Cass. civ. Sez. 1 n. 7147 del 25.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Qualora la sentenza impugnata si fondi su una pluralità di ragioni, distinte e autonome, ciascuna idonea a sorreggerla, è inammissibile il ricorso per cassazione che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali rationes decidendi. Il principio di autosufficienza del ricorso, sancito dall’art. 366 cod. proc. civ., impone che esso contenga tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia, senza necessità di accedere ad altre fonti. In caso di ripetuti interventi legislativi, è onere del ricorrente indicare gli elementi indispensabili per individuare la normativa applicabile ratione temporis. Il mancato o insufficiente esame delle argomentazioni delle parti integra un vizio di natura diversa, non riconducibile alla violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.
Il Fatto
Un consorzio di bonifica impugnava la sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato la decisione di primo grado, la quale aveva accolto la domanda di alcuni proprietari di immobili volta ad accertare l’insussistenza della pretesa contributiva del consorzio. I contribuenti avevano dedotto che gli immobili non ricevevano alcuna utilità dall’attività consortile, tesi avvalorata dalla consulenza tecnica d’ufficio.
La Corte territoriale aveva dichiarato inammissibile il primo motivo di appello, rilevando un mutatio libelli per la deduzione di un beneficio idraulico diverso da quello di scolo, e la tardiva produzione del Piano di Classifica e della delibera di approvazione. Il consorzio ricorreva per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato i tre motivi, dichiarandone l’inammissibilità. Quanto al primo motivo, la censura sulla violazione dell’art. 345 cod. proc. civ. è risultata carente sotto il profilo della specificità: il ricorso ometteva di riprodurre il contenuto essenziale delle difese svolte in prime cure, impedendo il vaglio sull’effettiva diversità tra le causae petendi dedotte nei diversi gradi. Inoltre, il ricorrente non aveva censurato l’altra ratio decidendi della sentenza, relativa alla produzione tardiva del Piano di Classifica, richiamando il principio per cui il ricorso che non impugna tutte le rationes decidendi è inammissibile.
Il secondo motivo, concernente la violazione di norme sul consorzio di bonifica, è stato parimenti dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che, in assenza di specifiche indicazioni nella sentenza impugnata, il ricorrente avrebbe dovuto indicare quali norme erano state invocate sin dal primo grado e in quale testo, per consentire la verifica della normativa applicabile ratione temporis, in ossequio al principio di autosufficienza. La seconda parte del motivo è stata infine giudicata non pertinente, in quanto investiva la motivazione del Tribunale e non quella della Corte d’Appello.
Anche il terzo motivo, incentrato sulla violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per un’asserita pronuncia extra petita, è stato dichiarato inammissibile. Le contestazioni sono risultate apodittiche e prive della riproduzione dell’atto di appello. La Corte ha precisato che, semmai, vi sarebbe stato un inadeguato inquadramento delle censure, ma ciò non integra la violazione dell’art. 112, trattandosi di un vizio di motivazione che non esclude il momento decisorio.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, senza pronuncia sulle spese, con dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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