Le cave sono iscrivibili nel catasto urbano ma escluse dalla stima fondiaria (Cass. civ. Sez. 5 n. 7279 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 18 r.d. n. 1572/1931, laddove esclude le cave dalla stima fondiaria, non ne comporta anche l’esclusione dall’iscrizione catastale: la norma incide soltanto sulla determinazione della rendita, non sulla funzione identificativa del catasto. I terreni adibiti a cava, ancorché destinati ad attività estrattiva, sono suscettibili di autonoma funzionalità e redditività e pertanto devono essere iscritti nel catasto urbano. La loro potenzialità edificatoria, sia pure limitata alla realizzazione di fabbricati strumentali, ne esclude la natura agricola, con la conseguenza che la base imponibile va determinata secondo il valore venale e non sulla base degli estimi catastali. È inammissibile, per difetto di autosufficienza, il motivo che censuri la motivazione di un avviso di accertamento senza allegarne il testo e senza localizzarlo nel fascicolo del giudizio di merito.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate provvedeva al classamento di un terreno su cui insisteva una cava, oltre all’area attigua destinata alla futura coltivazione, iscrivendo l’unità nel catasto urbano in categoria D/1 (opifici industriali). Il contribuente impugnava l’atto, sostenendo che le aree interessate, avendo natura agricola, non potessero essere accatastate come fabbricati industriali.
La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso, ma la Commissione tributaria regionale della Liguria, in riforma, accoglieva l’appello della società, ritenendo che l’art. 18 r.d. n. 1572/1931 escludesse le cave dalla stima fondiaria e che esse potessero produrre solo redditi di natura industriale. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate; la società resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale, lamentando il difetto di motivazione dell’avviso di accertamento catastale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale, ritenendo fondata la tesi dell’Amministrazione finanziaria. Ha chiarito che l’art. 18 r.d. n. 1572/1931, nello stabilire che le cave sono escluse dalla stima fondiaria, non ha inteso escluderne l’iscrizione in catasto: tale norma incide unicamente sulla determinazione della rendita catastale, mentre l’accatastamento conserva una funzione di identificazione dell’immobile e di rappresentazione cartografica delle proprietà.
La Suprema Corte ha rilevato che i redditi derivanti dallo sfruttamento di cave e miniere sono qualificati come redditi d’impresa, tassati sulla base del reddito effettivamente prodotto e non sull’attitudine del bene a produrre reddito. L’accatastabilità di un’unità immobiliare postula, ex art. 2 d.m. n. 28/1998, la sussistenza di una potenzialità di autonomia funzionale e reddituale; requisito che le aree destinate a cava presentano, come già riconosciuto per altre destinazioni industriali (discariche, centrali elettriche, parchi eolici).
Quanto alla determinazione della base imponibile, la Corte ha distinto il piano dell’iscrizione da quello della stima: l’esclusione dalla stima fondiaria comporta che la rendita catastale non sia espressiva della potenzialità reddituale del bene, sicché, anche per l’IMU, la base imponibile va commisurata al valore venale. Ha inoltre precisato che, ai fini della qualificazione del terreno, rileva la sua potenzialità edificatoria, ancorché limitata a fabbricati strumentali, e non la concreta e temporanea destinazione a cava.
La Corte ha cassato la sentenza impugnata limitatamente alla parte in cui la CTR aveva escluso a monte la classificazione in D/1, senza accertare se le aree oggetto del classamento costituissero parte integrante dell’unità immobiliare ai sensi dell’art. 6, comma 2, r.d.l. n. 652/1939. Ha dichiarato, infine, inammissibile il ricorso incidentale, poiché il contribuente non aveva allegato l’avviso di accertamento al ricorso né ne aveva indicato la collocazione nel giudizio di merito, in violazione del principio di autosufficienza di cui all’art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
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Nota della Redazione
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