Cessione di ramo d’azienda: la contestazione sull’esistenza del contratto aziendale della cessionaria (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7280 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il travisamento del contenuto oggettivo della prova ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé; ove invece si controverta sulla riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio, la questione non è deducibile come vizio di motivazione ma come errore di apprezzamento, ai sensi dell’art. 360, nn. 4 e 5, c.p.c. In ogni caso, l’accertamento dell’esistenza di una contrattazione collettiva aziendale presso la società cessionaria non può fondarsi sull’assunto che tale circostanza sia “pacifica ed incontestata”, laddove i lavoratori ceduti, sin dal primo grado, ne abbiano specificamente dedotto l’insussistenza, richiamando anche precedenti sentenze favorevoli di merito.
Il Fatto
La controversia trae origine dalla cessione di un ramo d’azienda da ITCA Produzione s.p.a. a SATA s.p.a. (poi FCA Melfi e FCA Italy), avvenuta nel 2009, e da una successiva cessione a PMC Automotive Melfi s.r.l. nel 2014. I lavoratori, già dipendenti della cedente, percepivano un emolumento aggiuntivo, il c.d. “premio feriale”, erogato a luglio di ogni anno, che qualificavano come uso aziendale. Dopo il trasferimento, le società cessionarie sospendevano tale erogazione, ritenendo applicabile la propria contrattazione collettiva, che non prevedeva il beneficio. I dipendenti adivano il Tribunale di Potenza per ottenere l’inclusione del premio nella retribuzione e la condanna delle società al pagamento degli arretrati. Il Tribunale respingeva le domande e la Corte d’appello di Potenza, con sentenza n. 34/2021, rigettava l’appello, discostandosi dalla propria precedente sentenza n. 98/2018 che, in una fattispecie analoga, aveva accertato l’assenza di contrattazione aziendale presso le cessionarie.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione osserva, in via preliminare, che il primo motivo di ricorso, pur rubricato come “nullità della sentenza” ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4), c.p.c., non denuncia alcuno dei vizi motivazionali tipizzati dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 8053/2014 (mancanza assolua, motivazione apparente, contrasto irriducibile, motivazione perplessa), ma si sostanzia nella deduzione di un “travisamento della prova”. Richiamato il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite n. 5792/2024, la Corte rileva che il vizio dedotto riguarda un fatto sostanziale — l’esistenza di contrattazione integrativa presso la prima cessionaria — e che i ricorrenti, contestando il valore probatorio di mere comunicazioni datoriali, lamentano in realtà un errore di apprezzamento, non un travisamento del contenuto oggettivo della prova. Tale profilo sarebbe comunque inammissibile in presenza di doppia conforme, ex art. 348-ter, ult. comma, c.p.c., che preclude la deduzione dell’omesso esame di un fatto decisivo.
Tuttavia, la censura è fondata nella parte in cui deduce la violazione del principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c.. La Corte territoriale ha erroneamente giudicato “pacifica ed incontestata l’esistenza di contrattazione collettiva presso entrambe le aziende cessionarie”, basandosi su un assunto smentito dagli atti. Gli allora appellanti avevano infatti rimesso in discussione tale aspetto sin dall’atto di appello, richiamando la sentenza n. 98/2018 della stessa Corte d’appello e deducendo, quale attori in primo grado, l’inesistenza di una contrattazione di pari livello presso le cessionarie. I giudici di merito avevano fondato il proprio convincimento su comunicazioni datoriali che menzionavano genericamente l’applicazione di “accordi aziendali vigenti”, senza che il testo dei contratti collettivi aziendali fosse mai stato esibito.
La Corte precisa che non le compete sindacare l’accertamento fattuale compiuto dal giudice del merito, ma può rilevare che tale accertamento si basa su un erroneo presupposto processuale: la ritenuta incontestazione di un fatto che, al contrario, era stato specificamente contestato. L’accoglimento del primo motivo nei limiti esposti comporta l’assorbimento del secondo e terzo motivo di ricorso. La sentenza impugnata è quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Potenza, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.