Sostituzione della Tosap con la Cosap: la questione non può essere proposta per la prima volta in appello (Cass. civ. Sez. 5 n. 8104 del 01.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, perché nuova, la domanda con cui la contribuente deduce per la prima volta in grado di appello l’avvenuta sostituzione della Tosap con la Cosap, non essendo sufficiente una contestazione generica circa la titolarità attiva del rapporto d’imposta formulata nel ricorso introduttivo, ma essendo necessario che la nuova ragione di contestazione sia veicolata con i motivi aggiunti di cui all’art. 24 d.lgs. n. 546/1992. Non integra il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. il mancato esame di una questione non proposta, né sussiste il difetto di motivazione apparente quando la sentenza, ancorché sintetica o per relationem, esprima chiaramente le ragioni della decisione. Il giudicato esterno non si forma su statuizioni meramente apodittiche di un provvedimento reso tra le stesse parti in relazione ad altri periodi d’imposta.
Il Fatto
Il Comune di Bisaccia accertava, per l’anno d’imposta 2013, la debenza della Tosap da parte della società contribuente, in relazione all’attraversamento di terreni e tratturi comunali per la connessione alla rete elettrica nazionale mediante una linea in cavo interrato.
La Commissione tributaria provinciale di Avellino rigettava il ricorso e la Commissione tributaria regionale della Campania confermava la pronuncia, ritenendo la tassa dovuta sulla base della lettura congiunta degli artt. 38 e 49 d.lgs. n. 507/1993. La società proponeva quindi ricorso per cassazione, formulando quattro motivi di impugnazione, mentre il Comune resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina in primo luogo il vizio di omessa pronuncia dedotto dalla società, la quale lamentava che il giudice d’appello non si fosse espresso sulla questione del difetto di titolarità attiva dell’ente impositore, per essere la Tosap stata sostituita dalla Cosap sin dal 1999. La Cassazione chiarisce che l’omessa pronuncia si configura solo quando manchi integralmente la decisione su un capo di domanda o su un’eccezione autonoma, e non quando il giudice abbia semplicemente omesso di esaminare argomentazioni difensive. Nella specie, la questione relativa all’avvenuta sostituzione dell’imposta col canone non era mai stata proposta nel ricorso introduttivo: le contestazioni ivi formulate riguardavano l’estraneità dei suoli al demanio comunale e l’illegittimità della tariffa, ma non la sostituzione del titolo impositivo.
Tale nuova contestazione era stata, infatti, avanzata solo con la memoria illustrativa depositata in appello. La Corte ne dichiara quindi l’inammissibilità per novità, precisando che l’unico strumento processuale idoneo a introdurre nuove ragioni di contestazione nel giudizio di primo grado sarebbe stato il deposito di motivi aggiunti ex art. 24 d.lgs. n. 546/1992, mai proposti. Di conseguenza, su tale punto la motivazione della sentenza impugnata viene integrata ai sensi dell’art. 384, secondo comma, c.p.c.
La Corte esclude altresì la sussistenza di una motivazione apparente o incomprensibile della pronuncia impugnata. Il giudice d’appello ha dato conto delle ragioni della decisione, basate sull’applicabilità degli artt. 38 e 49 d.lgs. n. 507/1993, richiamando anche, con la tecnica della motivazione per relationem, il contenuto della sentenza di primo grado. La circostanza che tali valutazioni siano condivisibili o meno non integra il vizio denunciato, che attiene alla sola percepibilità dell’iter logico seguito.
La Corte affronta infine il tema del giudicato esterno, dedotto dalla società sulla base di una precedente pronuncia della Commissione tributaria regionale relativa ad altri anni d’imposta, che aveva escluso la riferibilità ai terreni e tratturi della pretesa impositiva. Tale pronuncia, essendo meramente adesiva alle tesi della contribuente e priva di un effettivo accertamento fattuale, non è idonea a formare giudicato, che richiede una statuizione che abbia soppesato gli argomenti delle parti. Alla luce di tali rilievi, la Corte rigetta il ricorso, assorbiti i motivi concernenti l’applicazione della disciplina sostanziale e l’omesso esame di fatti decisivi, e condanna la ricorrente alla refusione delle spese.
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Nota della Redazione
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