Omessa distrazione delle spese di lite, correzione dell’errore materiale e procura alle liti (Cass. civ. Sez. 3 n. 8116 del 01.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, con la dichiarazione prescritta dall’art. 93 cod. proc. civ., non integra un vizio della decisione ma un errore materiale correggibile con il procedimento di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., non essendo la richiesta qualificabile come domanda autonoma. La procura rilasciata al difensore nel giudizio concluso con la pronuncia da correggere è valida anche per la proposizione dell’istanza di correzione, trattandosi di un mero incidente dello stesso giudizio che non introduce una nuova fase processuale. Il diritto alla distrazione sorge per il solo fatto della dichiarazione resa, senza che possa distinguersi un agire del difensore “in proprio” o “in rappresentanza” delle parti, essendo tale attività esercizio contestuale delle due inscindibili qualità.
Il Fatto
Con ordinanza n. 10806/2025, la Corte di Cassazione aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto da una delle parti, condannandola alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente. Il difensore di quest’ultima aveva formulato nel controricorso, e poi ribadito in memoria, l’istanza di attribuzione delle spese processuali, rendendo la dichiarazione di anticipo prevista dall’art. 93 cod. proc. civ..
Nella pronuncia, tuttavia, la clausola di distrazione era stata omessa per un mero error calami.
La Motivazione della Corte
La Corte ha accolto l’istanza di correzione, osservando come, in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione, il rimedio esperibile sia il procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non gli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma.
Ha inoltre escluso che alla proposizione dell’istanza ostasse la cancellazione della società dal registro delle imprese. La procura rilasciata al difensore nel giudizio concluso è infatti valida per il sub-procedimento di correzione, in quanto questo non introduce una nuova fase processuale ma costituisce un mero incidente dello stesso giudizio, diretto ad adeguare l’espressione grafica all’effettiva volontà del giudice. La Cassazione ha richiamato in tal senso il principio delle Sezioni Unite n. 16037 del 2010, ribadito da numerose pronunce successive.
Il diritto ex art. 93 cod. proc. civ. sorge per il solo fatto della relativa dichiarazione, e il difensore agisce in forza della procura originaria, non potendosi distinguere una proposizione “in proprio” da una in rappresentanza della parte, perché nella struttura della distrazione l’istanza è proposta contemporaneamente e inscindibilmente a tutela di un proprio interesse e in rappresentanza delle parti patrocinate.
La Corte ha pertanto disposto la correzione dell’ordinanza con l’aggiunta della clausola di distrazione sia in motivazione che nel dispositivo, senza provvedere sulle spese del procedimento di correzione, avente natura amministrativa e non giurisdizionale.
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Nota della Redazione
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