La condanna alla ripetizione di indebito sconta l’imposta di registro in misura fissa ex art. 8, comma 1, lett. e), Tariffa (Cass. civ. Sez. 5 n. 8149 del 01.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di registro sugli atti giudiziari, la disposizione di cui all’art. 8, comma 1, lett. e), della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986 – che sottopone a tassazione in misura fissa i provvedimenti che dichiarano la nullità, pronunciano l’annullamento, la risoluzione o la rescissione di un contratto – si applica anche alle sentenze di condanna alla restituzione di somme per le quali sia venuta meno la causa adquirendi, come nel caso di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. Detta ipotesi non rientra invece nell’art. 8, comma 1, lett. b), della medesima Tariffa, che postula la fisiologica validità del contratto originante le obbligazioni per le quali si chiede la condanna al pagamento o alla consegna, né trova applicazione il principio di alternatività IVA di cui all’art. 40 del d.P.R. n. 131/1986.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte che, accogliendo l’appello della società contribuente, aveva annullato un avviso di liquidazione con cui era stata richiesta l’imposta di registro in misura proporzionale su un provvedimento del Tribunale di Asti. Tale provvedimento aveva condannato la società a restituire alla controparte l’addizionale provinciale sull’accisa sull’energia elettrica, versata in esecuzione di una clausola contrattuale poi caducata per effetto della disapplicazione dell’art. 6 d.l. n. 511/1988, ritenuto in contrasto con la normativa unionale.
La società contribuente e la società controinteressata resistevano con controricorso. Il ricorso era stato inizialmente respinto con proposta di definizione anticipata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., avverso la quale l’Amministrazione aveva proposto opposizione.
La Motivazione della Corte
La ricorrente denunciava, con unico motivo, la violazione dell’art. 8, comma 1, lett. b), Tariffa Parte I allegata al T.U. registro, sostenendo che il provvedimento di condanna alla restituzione di somme corrisposte in assenza di un valido titolo giustificativo dovesse essere assoggettato all’imposta di registro in misura proporzionale.
La Corte ha disatteso la doglianza, richiamando la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia di ripetizione di indebito oggettivo. Tale azione è esperibile sia quando manca la causa originaria del pagamento (conditio indebiti sine causa), sia quando la causa del rapporto sia venuta meno per effetto di eventi successivi (conditio ob causam finitam), incluso il caso di caducazione del titolo conseguente alla disapplicazione di una norma interna contrastante con il diritto unionale, avente efficacia ex tunc.
La Corte ha precisato che le ipotesi previste dalla lett. e) dell’art. 8 cit. sono di stretta interpretazione e non possono essere estese oltre i casi espressamente contemplati dalla legge. Essa trova applicazione, quindi, nei soli casi in cui il provvedimento attesti la mancanza o comporti la caducazione del titolo e la condanna al pagamento abbia funzione meramente restitutoria, mirando a ripristinare la situazione quo ante.
Nel caso di specie, l’effetto giuridico della sentenza che accoglie l’azione di ripetizione ex art. 2033 c.c. è ravvisato nel mero recupero di beni al patrimonio del soggetto che abbia eseguito il pagamento in mancanza di una causa adquirendi. Il pagamento ha funzione recuperatoria, volta a eliminare lo spostamento patrimoniale privo di giustificazione. Ne consegue che l’art. 8, comma 1, lett. b), cit. non può trovare applicazione, postulando la fisiologica validità del contratto originante le obbligazioni.
La Corte ha quindi confermato la proposta di definizione anticipata, dichiarando il ricorso inammissibile e condannando la ricorrente alla rifusione delle spese, nonché al pagamento di un’ulteriore somma ai sensi dell’art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.