Rendita catastale di impianti eolici: esclusa la torre ma non la rideterminazione della stima (Cass. civ. Sez. 5 n. 8262 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di classamento degli immobili a destinazione speciale nel gruppo D, la torre di sostegno di un impianto eolico costituisce componente essenziale del processo produttivo di generazione di energia elettrica e, ai sensi dell’art. 1, comma 21, legge n. 208/2015, non deve essere computata nella determinazione della rendita catastale, trattandosi di elemento strutturalmente funzionale allo specifico processo produttivo. Tale esclusione, tuttavia, non esonera il giudice di merito dal dovere di rideterminare la rendita dell’unità immobiliare, valutando la correttezza della stima delle componenti residue quali suolo, fondazioni, piazzola e cabina, sulle quali vanno calcolate, secondo il procedimento indiretto con approccio di costo, le spese tecniche, il profitto dell’imprenditore e gli oneri finanziari. Il giudice tributario, infatti, ove ritenga l’avviso di accertamento invalido per ragioni sostanziali, non può limitarsi ad annullarlo ma deve esaminare nel merito la pretesa e ricondurla alla corretta misura, entro i limiti delle domande di parte.
Il Fatto
La società contribuente impugnava l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva rettificato la rendita di un’unità immobiliare su cui insisteva una torre di sostegno di un impianto eolico, elevandola rispetto al valore proposto nella dichiarazione DOCFA, ferma la categoria D/1. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso della società, ma la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado accoglieva l’appello, annullando l’avviso per la ritenuta illegittima inclusione nel calcolo della rendita del palo di sostegno del rotore e della navicella, considerato parte integrante dell’impianto produttivo e quindi escluso dalla stima ai sensi della disciplina sui c.d. imbullonati.
L’Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione con quattro motivi, deducendo, tra l’altro, la violazione delle norme sulla motivazione della sentenza, la falsa applicazione dell’art. 1, comma 21, legge n. 208/2015 e l’omessa pronuncia sulle residue componenti che concorrono alla determinazione della rendita.
La Motivazione della Corte
La Corte ha innanzitutto dichiarato infondato il motivo relativo al vizio di motivazione, richiamando il consolidato orientamento delle Sezioni Unite del 2014 secondo cui, dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, attinente all’esistenza stessa della motivazione. Nel caso di specie, la sentenza impugnata supera il c.d. minimo costituzionale, avendo reso percepibile il ragionamento logico-giuridico seguito per escludere la torre di sostegno dal calcolo della rendita.
Quanto alla questione sostanziale, la Corte ha ribadito che è ormai acclarato che la torre di sostegno dell’impianto eolico, essendo strutturalmente integrata con la navicella e il rotore, svolge una funzione essenziale nel processo di produzione di energia elettrica, contrastando la forza impressa dal vento sulle pale. Essa è pertanto soggetta ad esenzione ai sensi dell’art. 1, comma 21, legge n. 208/2015, che ha sottratto dal carico impositivo il valore delle componenti impiantistiche funzionali al processo produttivo, indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto. Inammissibile risulta invece la censura con cui l’Ufficio ha contestato l’apprezzamento in fatto del giudice di merito sulla funzionalità della torre, trattandosi di rivalutazione degli esiti probatori preclusa in sede di legittimità.
Accolto è invece il motivo relativo all’omessa pronuncia. La Corte ha chiarito che l’entrata in vigore dell’art. 1, commi 21 e 22, legge n. 208/2015 non ha comportato l’abrogazione dell’art. 1, comma 244, legge n. 190/2014, che richiama la Circolare n. 6/T del 2012 per le metodologie estimative. La stima diretta, nella duplice variante del procedimento diretto e indiretto, continua quindi ad applicarsi per il suolo, le costruzioni e gli elementi strutturalmente connessi. Una volta esclusa la torre, il giudice avrebbe dovuto rideterminare la rendita valorizzando il suolo, le fondazioni, la piazzola e la cabina, computando su tali componenti le spese tecniche, il profitto dell’imprenditore e gli oneri finanziari.
Il processo tributario, ha concluso la Corte, è un processo di impugnazione-merito diretto a una decisione sostitutiva sia della dichiarazione del contribuente sia dell’accertamento dell’Ufficio. Il giudice che ritenga invalido l’avviso per motivi sostanziali non può limitarsi ad annullarlo, ma deve esaminare la pretesa e ricondurla alla corretta misura. La Corte territoriale, invece, si è sottratta a tale obbligo, limitandosi ad annullare l’avviso senza valutare le residue componenti, sicché la sentenza è cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Basilicata in diversa composizione.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.