Il rinvio senza orario impone di seguire il calendario giudiziario e la Cassazione limita il vizio n. 5 al fatto storico (Cass. civ. Sez. 5 n. 8591 del 07.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., non può riguardare le argomentazioni difensive della parte, né il mancato esame di singoli elementi istruttori, ove il fatto storico rilevante sia stato comunque considerato dal giudice di merito. Quando il provvedimento di rinvio della trattazione ometta l’indicazione dell’ora, è vincolante l’orario fissato dal calendario giudiziario. In tema di accertamento di operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria non ha l’obbligo di ridurre correlativamente i ricavi, non sussistendo alcun automatismo tra la ritenuta fittizietà dell’operazione e la riduzione dei ricavi stessi.
Il Fatto
La società contribuente impugnò l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate aveva disconosciuto la deducibilità di costi relativi ad acquisti ritenuti oggettivamente inesistenti, determinando maggiori imponibili ai fini Ires, Iva e Irap per l’anno d’imposta 2005. La Commissione tributaria provinciale di Palermo accolse il ricorso, ma la Commissione tributaria regionale della Sicilia, su appello dell’Ufficio, riformò la decisione, evidenziando la non effettività delle operazioni, costituite da apparenti acquisti da una società ritenuta società cartiera. Avverso la sentenza d’appello la società, nel frattempo dichiarata fallita, ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Con riferimento al primo motivo, concernente la nullità della sentenza per violazione del contraddittorio, ha chiarito che, quando nel provvedimento di rinvio sia omessa l’indicazione dell’ora di trattazione, vale ed è vincolante l’orario fissato dal calendario giudiziario, non potendosi presumere che l’udienza di rinvio segua lo stesso orario della precedente.
Quanto al secondo e al quarto motivo, la Suprema Corte ha ribadito che il vizio di omesso esame di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come riformulato dall’art. 54 d.l. n. 83/2012, concerne esclusivamente un fatto storico, principale o secondario, avente carattere decisivo, e non già le argomentazioni logico-difensive della parte o il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove da parte del giudice di merito. La sentenza impugnata aveva peraltro dato conto dell’esame delle scritture contabili e degli estratti conto, ritenendoli inidonei, con la conseguenza che la doglianza era infondata.
Il terzo motivo, relativo alla dedotta violazione dell’art. 2697 cod. civ., è stato respinto sul rilievo che tale violazione è denunciabile solo quando il giudice abbia posto l’onere della prova a carico di una parte diversa da quella che ne era gravata. Nel caso di specie, la deposizione del verificatore della Guardia di finanza era stata richiamata solo a rafforzamento della conclusione sull’inesistenza delle operazioni, senza che alcun onere probatorio fosse stato addossato alla contribuente.
Da ultimo, la Corte ha escluso ogni contrasto irriducibile nella motivazione per il richiamo alla sentenza di condanna del Tribunale di Palermo, anziché a quella di assoluzione in appello. Le risultanze penali avevano funzione meramente rafforzativa e la decisione si fondava principalmente sulla natura di società cartiera della fornitrice e sull’insufficienza della regolarità formale delle scritture a dimostrare l’effettività delle operazioni. La Corte ha inoltre precisato che, anteriormente all’art. 8 d.l. n. 16/2012, l’Amministrazione non era tenuta a ridurre i ricavi in caso di recupero di costi per operazioni ritenute fittizie.
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Nota della Redazione
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