Omessa pronuncia sull’elemento soggettivo nel giudizio di rinvio sanzionatorio (Cass. civ. Sez. 5 n. 11202 del 26.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sanzioni tributarie, il giudice del rinvio è tenuto ad esaminare le questioni rimaste assorbite nei precedenti gradi di merito e non esaminate dalla Corte di cassazione, tra cui rientra l’accertamento dell’elemento soggettivo della violazione e l’eventuale applicabilità dell’art. 6 D.Lgs. n. 472/1997. È nulla, per omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ., la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria che si limiti ad affermare in modo assertivo che la questione della colpevolezza del contribuente sia già stata scrutinata in sede di legittimità, senza dar conto del contenuto dell’ordinanza di cassazione e della specifica portata dell’effetto conformativo, violando altresì il canone motivazionale di cui all’art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546/1992 e l’art. 111, comma 6, Cost..
Il Fatto
La società ricorrente, tra gennaio e marzo 2011, emetteva tre fatture in regime di non imponibilità IVA ex art. 58 D.L. n. 331/1993 sulla base delle dichiarazioni della committente circa la destinazione all’esportazione dei beni. Accortasi che parte della merce non era stata esportata, la società provvedeva spontaneamente, prima di qualsiasi controllo, a regolarizzare l’operazione mediante note di credito e documenti conformi al regime effettivo.
L’Agenzia delle Entrate notificava comunque un atto di contestazione per violazione dell’art. 21, comma 4, D.P.R. n. 633/1972, irrogando la sanzione del 100% dell’imposta ai sensi dell’art. 6, commi 1, 4 e 5, D.Lgs. n. 471/1997. Dopo un primo accoglimento in primo grado e la conferma in appello, la Corte di cassazione, con ordinanza n. 33093/2022, accoglieva il ricorso dell’Ufficio, qualificando la condotta come violazione sostanziale e disponendo il rinvio per l’esame delle questioni rimaste assorbite, tra cui l’elemento soggettivo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione osserva che la sentenza impugnata, resa in sede di rinvio, ha integralmente omesso di statuire sul profilo dell’elemento soggettivo della violazione contestata. Il giudice territoriale si è limitato ad affermare apoditticamente che la “tematica dell’assenza di colpa” sarebbe già stata scrutinata dalla Corte di legittimità.
Tale affermazione risulta erronea: l’ordinanza n. 33093/2022 aveva espressamente rimesso al giudice del rinvio l’esame delle questioni assorbite, tra cui proprio l’accertamento della colpevolezza del contribuente e la valutazione dell’applicabilità dell’art. 6 D.Lgs. n. 472/1997, che disciplina l’esclusione della responsabilità per errore incolpevole o per circostanze che escludono la colpa.
La Corte ritiene quindi fondato il primo motivo di ricorso, con cui si deduceva la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia. Il giudice del rinvio era vincolato dall’effetto conformativo dell’ordinanza di cassazione e avrebbe dovuto esaminare compiutamente la questione dell’elemento soggettivo, non potendo limitarsi a un richiamo generico e non verificabile alla pronuncia di legittimità.
Accolto il primo motivo, risulta assorbito il secondo, concernente il difetto assoluto di motivazione sulle medesime questioni. La Corte cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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