Giudicato esplicito sulla giurisdizione amministrativa: no al sindacato della Cassazione sulla diversa qualificazione del giudice di appello (Cass. civ. Sez. Un. n. 8697 del 07.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La statuizione espressa con cui il giudice amministrativo di primo grado afferma la propria giurisdizione, divenuta irrevocabile per mancata impugnazione, forma un giudicato esplicito sulla giurisdizione che preclude al giudice d’appello di contestarla e al ricorrente di dedurre, in sede di legittimità, un eccesso di giurisdizione per la diversa qualificazione del rapporto operata dal Consiglio di Stato. La nozione di giudicato implicito si riferisce al fenomeno per cui il passaggio in cosa giudicata di una pronuncia sul merito estende i suoi effetti al presupposto della sussistenza della giurisdizione, ostando alla sua contestazione in successive controversie tra le stesse parti. Nel caso di esplicita declaratoria di giurisdizione, le considerazioni afferenti al merito non sono coperte dal giudicato e costituiscono materia dell’impugnazione.
Il Fatto
La società ricorrente, dopo aver ottenuto l’ammissione alla garanzia del Fondo per le piccole e medie imprese su due finanziamenti concessi a una impresa, vedeva disposta dal Consiglio di Gestione la revoca delle garanzie per l’asserita insussistenza ab origine dei requisiti dimensionali di impresa medio-piccola. La società impugnava la deliberazione davanti al T.A.R., il quale, disattesa l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Ministero, accoglieva il ricorso nel merito.
Il Consiglio di Stato, investito dell’appello, riformava la sentenza e rigettava il ricorso di primo grado. Pur ritenendo che la questione attenesse a un diritto soggettivo e non a un interesse legittimo, il giudice d’appello dichiarava di non poter rimettere in discussione la giurisdizione del giudice amministrativo, essendo la relativa statuizione del T.A.R. passata in giudicato per mancata impugnazione.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite, nel dichiarare inammissibile il ricorso, hanno preliminarmente respinto la tesi della ricorrente, secondo cui il giudice di primo grado avrebbe affermato la sussistenza di un diritto soggettivo, con consequenziale formazione di un giudicato implicito sulla giurisdizione del giudice ordinario. Al contrario, il T.A.R. aveva reso una statuizione espressa e non impugnata con cui aveva affermato la propria giurisdizione, qualificando la fattispecie in termini di esercizio di potere discrezionale amministrativo nella fase costitutiva del rapporto.
La Corte ha chiarito che la divergenza tra la motivazione del primo giudice e quella del giudice d’appello circa la natura del rapporto non assume alcuna rilevanza, trattandosi di un mero dissenso interpretativo che non poteva condurre alla contestazione della giurisdizione ormai stabilizzata. La diversa qualificazione operata dal Consiglio di Stato nel merito, lungi dall’integrare un vizio di violazione delle norme sulla giurisdizione, costituiva proprio l’oggetto del giudizio d’appello.
In particolare, la nozione di contestazione del riparto di giurisdizione fondata sulla violazione di norme processuali riguarda l’ipotesi in cui la decisione del giudice amministrativo abbia erroneamente interpretato l’estensione di un giudicato formatosi sulla questione di giurisdizione. Nel caso di specie, tale evenienza non ricorre, poiché la sentenza del T.A.R. conteneva una chiara ed espressa affermazione della giurisdizione amministrativa, alla quale il Consiglio di Stato si è conformato.
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Nota della Redazione
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