Spese generali e utile da sospensione illegittima: risarcimento automatico e riduzione per decorso del tempo (Cass. civ. Sez. 1 n. 8716 del 08.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di appalto di opere pubbliche, la sospensione illegittima dei lavori, disposta per cause diverse da quelle indicate dall’art. 24 del d.m. n. 145 del 2000, attribuisce all’appaltatore il diritto al riconoscimento dei danni, quantificati ai sensi dell’art. 25, comma 2, del medesimo decreto, che opera quale clausola penale ex art. 1382 cod. civ. Le spese generali infruttifere e la lesione dell’utile sono dovute in via automatica e presuntiva, senza bisogno di prova del danno, ove il committente abbia determinato l’aggravio dei costi con il proprio comportamento. Il potere del giudice di ridurre l’importo della penale, ove risulti eccessivo anche per il prolungarsi della sospensione, è esercitabile d’ufficio ma costituisce espressione di discrezionalità del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ed è subordinato all’assolvimento degli oneri di allegazione e prova.
Il Fatto
Una società appaltatrice, esecutrice dei lavori di recupero del Municipio di un Comune, aveva subito una sospensione dei lavori per 25 mesi, ritenuta illegittima. La società aveva iscritto tre riserve, tra cui quella relativa all’indennizzo per spese generali e perdita di utile, e aveva poi agito in giudizio per ottenerne il pagamento. Il Tribunale aveva parzialmente accolto la domanda, riconoscendo le somme per la riserva principale, e aveva rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal Comune per un altro credito. La Corte d’appello, riuniti i giudizi, aveva confermato entrambe le decisioni. Il Comune ricorreva per cassazione, deducendo la violazione delle regole sull’onere della prova e l’erronea applicazione dei criteri di liquidazione del danno, chiedendo la riduzione delle somme in ragione della lunga durata della sospensione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo di ricorso, con cui il Comune deduceva l’inversione dell’onere probatorio. Ha chiarito che la sentenza d’appello ha natura sostitutiva di quella di primo grado e che, pertanto, il giudice del gravame ben può confermare la decisione impugnata anche sulla base di una motivazione diversa. Nel merito, ha accertato che gli artt. 24 e 25 del d.m. n. 145 del 2000 disciplinano rispettivamente le sospensioni legittime e illegittime e trovano applicazione solo quando l’appalto sia stato ultimato, come nel caso di specie, non essendo intervenuta la risoluzione del contratto.
La Corte ha quindi ribadito che, in caso di sospensione illegittima, le spese generali e la lesione dell’utile sono dovute all’appaltatore in via automatica e presuntiva, a titolo risarcitorio, senza necessità di specifica prova del danno, perché l’art. 25 d.m. n. 145/2000 opera come clausola penale ex art. 1382 cod. civ. Tale automatismo discende dalla circostanza che l’aggravio dei costi è determinato dal comportamento del committente. È stata pertanto esclusa qualsiasi violazione dell’art. 2697 cod. civ., poiché l’appaltatrice aveva dimostrato i presupposti per l’applicazione della norma.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha riconosciuto che, per giurisprudenza consolidata, in caso di sospensione illegittima di lunga durata, il giudice può ridurre l’importo delle spese generali e del mancato utile, essendo illogico liquidarli in percentuale identica all’inizio e alla fine del periodo di inattività. Tuttavia, ha precisato che tale potere di riduzione della penale, attribuito dall’art. 1384 cod. civ., può essere esercitato anche d’ufficio, ma costituisce esercizio di discrezionalità del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato.
Nella specie, la Corte ha rilevato che il Comune non aveva assolto agli oneri di allegazione e prova delle circostanze che avrebbero dovuto indurre il giudice d’appello alla riduzione, non avendo specificamente indicato i fatti rilevanti per la valutazione dell’eccessività. Ha quindi rigettato il ricorso, confermando la liquidazione operata dai giudici di merito e condannando il ricorrente alla rifusione delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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