La motivazione per relationem non è apparente se risponde ai motivi di appello (Cass. civ. Sez. 5 n. 8756 del 08.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, è nulla ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., la motivazione solo apparente, che non costituisce espressione di un autonomo processo deliberativo, quale la sentenza di appello motivata per relationem alla sentenza di primo grado attraverso una generica condivisione della ricostruzione in fatto, senza alcun esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame. La motivazione non è apparente quando, seppur sintetica, riscontri i motivi di appello e dia atto delle ragioni per cui gli elementi addotti non possono condurre a una diversa qualificazione delle operazioni, consentendo di ricostruire l’iter logico-argomentativo posto alla base della decisione. Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, se il fatto probatorio ha costituito punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, va fatto valere ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, o n. 5, c.p.c., mentre, se cade sulla valutazione della prova, non è sindacabile in sede di legittimità.
Il Fatto
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, riformando parzialmente la sentenza di primo grado, aveva confermato gli accertamenti emessi nei confronti di una società in accomandita semplice e dei suoi soci, relativi a riprese a titolo di IVA per operazioni inesistenti e a maggior reddito, qualificando la società come mera cartiera e ritenendo dimostrati gli incassi imputati a uno dei soci sulla base delle verifiche bancarie. I contribuenti e la società hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, deducendo, tra l’altro, la nullità della sentenza per motivazione apparente e il travisamento della prova.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha esaminato il primo motivo, con cui si denunciava la nullità della sentenza per motivazione apparente, richiamando il principio per cui è nulla la sentenza di appello motivata per relationem alla sentenza di primo grado, attraverso una generica condivisione della ricostruzione in fatto senza alcun esame critico in base ai motivi di gravame. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto la motivazione della CGT2 non apparente, poiché la stessa, seppur sinteticamente, ha dato atto dei motivi per i quali la sentenza di assoluzione emessa dal giudice penale e le sentenze tributarie favorevoli ad altre società non potevano condurre a una diversa qualificazione delle operazioni, confermando la valutazione del primo giudice.
La Corte ha poi escluso la sussistenza di un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, rilevando come tale vizio possa determinare la nullità solo quando non consenta di ricostruire l’iter logico-argomentativo della decisione. Ha inoltre precisato che non costituisce affermazione inconciliabile il fatto che il giudice tributario dia rilievo agli atti di indagine del pubblico ministero ma non alla sentenza di assoluzione emessa dal giudice per l’udienza preliminare, considerati i diversi standard probatori che connotano il processo tributario rispetto a quello penale.
Con riferimento al secondo e terzo motivo, incentrati sul travisamento della prova ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità, ricordando che il vizio concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo, e non già l’argomentazione della parte o la valutazione degli elementi istruttori. La riqualificazione dei motivi ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. non ha condotto a diversa conclusione: il travisamento del contenuto oggettivo della prova è censurabile solo quando cada sulla ricognizione del contenuto stesso, mentre nel caso di specie le censure veicolavano un diverso apprezzamento della valutazione della prova operata dal giudice di merito.
Quanto al quarto motivo, con cui si deduceva la violazione dell’art. 2729 c.c. in tema di presunzioni, la Corte lo ha ritenuto inammissibile, in quanto la censura, pur formalmente proposta come violazione di legge, richiedeva una rivalutazione dei fatti e dei documenti di causa, estranea al sindacato di legittimità. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese e all’ulteriore contributo unificato.
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Nota della Redazione
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