Compensazione spese solo per gravi ed eccezionali ragioni, non per mera complessità (Cass. civ. Sez. 5 n. 8798 del 08.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio tributario, la compensazione delle spese di lite ai sensi dell’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, nel testo applicabile ratione temporis, può essere disposta soltanto in caso di soccombenza reciproca ovvero per gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere espressamente motivate dal giudice. La gravità ed eccezionalità di tali ragioni è correlata alla condotta processuale complessivamente tenuta dalla parte soccombente nell’agire e resistere in giudizio e va valutata in relazione all’incidenza di fattori esterni e non controllabili che rendano contraria al principio di proporzionalità l’applicazione della regola della soccombenza. La semplice complessità o pluralità delle questioni trattate non integra di per sé una grave ed eccezionale ragione, ma costituisce, al contrario, un parametro di cui tener conto in senso diametralmente opposto, al momento della liquidazione delle spese in favore della parte vittoriosa. La soccombenza reciproca postula una pluralità di domande proposte nel medesimo processo dalle stesse parti e non può essere individuata nell’accoglimento solo parziale dell’unica domanda, nel rigetto della domanda di cui all’art. 96 c.p.c. o nel rigetto di una eccezione.
Il Fatto
La società contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento dinanzi alla competente Commissione tributaria provinciale, proponendo censure attinenti sia a profili di legittimità formale dell’atto, sia al merito della pretesa tributaria. Il giudice di primo grado aveva respinto le eccezioni relative ai vizi formali, ma aveva accolto le doglianze concernenti il merito, compensando integralmente le spese processuali in ragione della complessità della lite.
La società aveva quindi proposto appello limitatamente al capo di condanna relativo alle spese, deducendo l’illegittimità della compensazione disposta. La Commissione tributaria regionale aveva tuttavia confermato la decisione di prime cure, ritenendo configurabile una soccombenza reciproca, per essere state respinte alcune delle censure proposte, e ravvisando nella complessità e nell’innovatività delle questioni trattate una grave ed eccezionale ragione idonea a giustificare la compensazione, che aveva altresì disposto per il grado di appello. Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, esaminando congiuntamente i due motivi. Ha anzitutto ricostruito il quadro normativo applicabile ratione temporis, rappresentato dall’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, nella versione risultante dalle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 156/2015, secondo cui le spese possono essere compensate soltanto in caso di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate. La Corte ha ricordato che tale formulazione trova riscontro nell’art. 92, comma 2, c.p.c., come modificato dall’intervento additivo di Corte cost. n. 77 del 2018, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non prevedeva la compensabilità per altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
La Corte ha quindi enunciato i principi che regolano la materia, chiarendo che la gravità ed eccezionalità delle ragioni di compensazione deve essere correlata alla condotta processuale complessivamente tenuta dalla parte soccombente e valutata alla luce di fattori esterni non controllabili che rendano sproporzionata l’applicazione della regola della soccombenza.
Sulla base di tali coordinate ermeneutiche, la Corte ha ritenuto erronea la motivazione adottata dalla Commissione tributaria regionale laddove aveva ravvisato una soccombenza reciproca. Ha precisato che la soccombenza reciproca postula una pluralità di domande proposte nel medesimo processo dalle stesse parti, mentre non può essere individuata nell’accoglimento solo parziale dell’unica domanda, nel rigetto di una eccezione o nella proposizione di più censure, alcune delle quali non accolte, quando l’unica domanda sia stata integralmente accolta.
Quanto alla complessità della questione, la Corte ha richiamato il proprio costante orientamento secondo cui la mera complessità o pluralità delle questioni trattate non costituisce di per sé una grave ed eccezionale ragione di compensazione, ma rappresenta un parametro di cui tenere conto in senso inverso, ossia per aumentare la misura delle spese dovute alla parte vittoriosa.
In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo esame della regolamentazione delle spese processuali e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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