La competenza inderogabile delle Sezioni specializzate in materia di impresa attrae le cause connesse di responsabilità per appalti pubblici (Cass. civ. Sez. 1 n. 8806 del 08.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La competenza per materia e territorio delle Sezioni specializzate in materia di impresa, istituita dagli artt. 3 e 4 del d.lgs. n. 168/2003, è inderogabile. È pertanto priva di rilievo la clausola pattizia derogativa ai sensi dell’art. 28 cod. proc. civ., espressamente esclusa dalla legge. Ai sensi dell’art. 3, ultimo comma, del d.lgs. n. 168/2003, le cause connesse sono attratte dal foro delle Sezioni specializzate quando sussista una connessione oggettiva “forte”, caratterizzata dall’unicità del fatto costitutivo del diritto fatto valere. Tale connessione ricorre nell’azione di risarcimento danni per i vizi di un’opera pubblica, promossa nei confronti di tutti i soggetti che vi hanno preso parte, siano essi parti contrattuali o meno: la responsabilità da contratto pubblico di appalto, anche quando si configuri come illecito extracontrattuale ai sensi dell’art. 1669 cod. civ., rimane attratta nella materia della competenza specializzata.
Il Fatto
L’Autorità di Sistema Portuale, dopo aver appaltato a un’ATI i lavori di infrastrutturazione del porto, aveva convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Brindisi la società appaltatrice, la società di progettazione e direzione lavori, la società di verifica del progetto, nonché i direttori dei lavori e i collaudatori, chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni per le inadempienze verificatesi nel corso dei lavori. L’ATI appaltatrice aveva sollevato eccezione di incompetenza per materia, sostenendo che la lite fosse devoluta alla Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Bari, in quanto l’appalto aveva rilevanza comunitaria. Il Tribunale aveva disatteso l’eccezione con sentenza non definitiva, ritenendo prevalenti la clausola contrattuale sul foro, la presenza di persone fisiche tra i convenuti e la natura extracontrattuale dell’azione ex art. 1669 cod. civ.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, accogliendo il regolamento di competenza, ha dichiarato la competenza per materia del Tribunale di Bari, Sezione specializzata in materia di impresa, cassando la sentenza impugnata. I giudici di legittimità hanno preliminarmente ricordato che la competenza istituita dagli artt. 3 e 4 del d.lgs. n. 168/2003 è inderogabile, sia per materia che per territorio, con la conseguenza che nessuna clausola negoziale, pur prevista dall’art. 28 cod. proc. civ., può derogarvi.
Quanto alla presenza di persone fisiche tra i convenuti, la Corte ha richiamato l’art. 3, ultimo comma, del d.lgs. n. 168/2003, osservando che le cause connesse sono attratte dal foro delle Sezioni specializzate. Ha precisato che, sebbene l’orientamento restrittivo della giurisprudenza limiti lo spostamento di competenza ai soli casi di cui agli artt. 31, 32, 34 e 35 cod. proc. civ., nella specie sussiste una connessione oggettiva “forte”, poiché il fatto costitutivo del diritto al risarcimento è unico, consistendo in un illecito contrattuale per i soggetti legati da vincolo negoziale con la pubblica amministrazione e in un illecito extracontrattuale per gli altri.
La Corte ha quindi affrontato la qualificazione dell’azione, confermando che l’art. 1669 cod. civ. configura un’ipotesi di responsabilità extracontrattuale, che supera i confini del rapporto contrattuale. Ha tuttavia rilevato che tale responsabilità, quando derivi da un contratto pubblico di appalto di rilevanza comunitaria, rientra comunque nella materia attribuita alle Sezioni specializzate dall’art. 3, secondo comma, lettera f), del d.lgs. n. 168/2003, essendo prevista anche dal d.lgs. n. 163/2006 e dal d.lgs. n. 50/2016. La natura della responsabilità non esclude, quindi, la competenza speciale.
Infine, la Corte ha disatteso gli altri argomenti del Tribunale, ritenendo il riferimento al subappalto avulso dal contesto fattuale e privo di peso il rilievo sulla mancata contestazione della competenza nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, giudizio che non coinvolge la successiva causa di merito.
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Nota della Redazione
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