Differenziale stipendiale ex art. 52 c.c.n.l. Funzioni Centrali non spettante agli assunti per scorrimento posteriore al nuovo ordinamento (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8810 del 08.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il differenziale stipendiale di cui all’art. 52, comma 4, c.c.n.l. Funzioni Centrali 2019-2021, inteso quale incremento stabile della retribuzione volto a salvaguardare l’invarianza stipendiale del dipendente a seguito dell’entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale, spetta esclusivamente al personale in servizio alla data dell’1 novembre 2022, oltre che al personale già vincitore di procedure concorsuali bandite prima di tale data. L’assunzione per scorrimento della graduatoria di un soggetto dichiarato idoneo non vincitore, avvenuta in epoca successiva all’entrata in vigore del nuovo ordinamento, non attribuisce il diritto al beneficio, poiché la procedura concorsuale si chiude con l’approvazione della graduatoria e la relativa assunzione è soggetta alla normativa vigente al momento della determinazione dell’Amministrazione di procedere allo scorrimento.
Il Fatto
Alcuni dipendenti del Ministero della Difesa, dichiarati idonei non vincitori in un concorso pubblico bandito nel 2021 per l’assunzione di personale non dirigenziale da inquadrare nell’area II, fascia economica F2, erano stati assunti a seguito di scorrimento della graduatoria a decorrere dal 26 febbraio 2024. L’Amministrazione aveva inizialmente riconosciuto loro il differenziale stipendiale previsto dall’art. 52 del c.c.n.l. Funzioni Centrali 2019-2021, salvo poi negarlo in base a una direttiva successiva che ne limitava la spettanza al solo personale in servizio alla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale.
La Corte d’appello di Roma aveva confermato il rigetto delle domande dei lavoratori, i quali proponevano ricorso per cassazione articolato in sei motivi, deducendo la violazione degli artt. 18, comma 5, e 52, comma 4, del contratto collettivo, nonché la disparità di trattamento rispetto ai vincitori del medesimo concorso.
La Motivazione della Corte
La Cassazione, esaminando congiuntamente i motivi di ricorso, ha ritenuto infondata la tesi dei lavoratori, confermando che l’art. 52, comma 4, c.c.n.l. costituisce l’unica disposizione attributiva del differenziale stipendiale, riservandolo al personale in servizio alla data dell’1 novembre 2022, ovvero a quello che, pur non ancora in servizio, risulti già vincitore di una procedura concorsuale bandita prima di tale data.
L’art. 18, comma 5 del medesimo contratto, lungi dall’estendere il beneficio agli idonei, si limita a disciplinare la prosecuzione delle procedure concorsuali già avviate secondo il previgente ordinamento, stabilendo che il personale vincitore venga inquadrato nel nuovo sistema di classificazione. La norma non attribuisce alcuna posizione giuridica differenziata a coloro che, all’esito della procedura, non siano risultati vincitori.
La Corte ha quindi ribadito il principio per cui la procedura concorsuale si chiude con l’approvazione della graduatoria e l’assunzione per scorrimento di graduatoria va valutata sulla base della normativa vigente al momento della determinazione della Pubblica Amministrazione di assumere. Ne deriva che gli assunti per scorrimento in data successiva all’entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale sono soggetti integralmente alla nuova disciplina, come qualsiasi altro nuovo assunto.
Quanto alla denunciata disparità di trattamento, essa è stata esclusa in ragione della diversa posizione giuridica dei vincitori rispetto a quella degli idonei, la cui considerazione è imposta dagli artt. 3 e 97 Cost. Le residue censure relative all’omesso esame della posizione degli idonei sono state dichiarate assorbite e, comunque, inammissibili, avendo la Corte di merito espressamente considerato il fatto storico oggetto delle doglianze.
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Nota della Redazione
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