I provvedimenti ex art. 2409 cod. civ. sono privi di decisorietà e non impugnabili per cassazione (Cass. civ. Sez. 1 n. 9275 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
I provvedimenti resi sulla denunzia di irregolarità nella gestione di una società ex art. 2409 cod. civ., ancorché comportino la nomina di un ispettore o di un amministratore giudiziario, sono privi di decisorietà: si risolvono in misure cautelari e provvisorie, coinvolgono diritti soggettivi ma non statuiscono su di essi e non hanno attitudine ad acquistare autorità di giudicato sostanziale. Ne consegue che non sono impugnabili con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., tranne che per la parte in cui rechino condanna alle spese, senza che rilevi l’eventuale pronuncia della corte d’appello sull’ammissibilità del reclamo. Ove sia impugnata la sola statuizione sulle spese, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della corretta applicazione del principio di soccombenza, senza possibilità di esercitare un controllo incidentale sul provvedimento di merito.
Il Fatto
Il ricorrente, nella qualità di amministratore unico di una società per azioni, aveva proposto reclamo avverso il decreto con cui il Tribunale, su ricorso dei sindaci, aveva disposto l’ispezione giudiziale della società ex art. 2409 cod. civ., nominando un curatore speciale. La Corte d’appello aveva dichiarato inammissibile il reclamo proposto in qualità di amministratore, stante la nomina del curatore, respingendo quello proposto in proprio e condannando il reclamante, in solido con la società, alla rifusione delle spese di lite.
Avverso tale decreto l’amministratore proponeva ricorso per cassazione, articolando sei motivi: eccepiva in via preliminare l’ammissibilità del ricorso straordinario, invocando una rimeditazione dell’orientamento consolidato che lo ammette solo in punto spese, e censurava nel merito il provvedimento per vizi di motivazione, violazione dell’art. 2409 cod. civ. e del principio del contraddittorio.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., richiamando il principio consolidato secondo cui i provvedimenti resi sulla denunzia ex art. 2409 cod. civ. sono privi di decisorietà, in quanto adottati in un ambito di volontaria giurisdizione volto alla tutela di interessi anche generali. Tali provvedimenti, pur coinvolgendo diritti soggettivi, non statuiscono su di essi né definiscono un conflitto tra parti contrapposte, sicché non sono impugnabili con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., fatta eccezione per la parte concernente le spese.
La Corte ha precisato che tale principio non incontra deroghe neppure quando la corte d’appello abbia risolto questioni inerenti all’ammissibilità del reclamo, incluse quelle attinenti alla legittimazione e all’interesse del reclamante: la pronuncia sulle norme che regolano il processo ha la medesima natura dell’atto giurisdizionale per cui il processo è predisposto e, se quest’ultimo è privo di decisorietà, non può avere autonoma valenza di provvedimento decisorio.
Quanto alla statuizione sulle spese, l’unica impugnabile, la Corte ne ha affermato la legittimità, fondandosi sul principio di soccombenza processuale. Ha inoltre respinto l’assunto del ricorrente circa la necessità di un sindacato incidentale di legittimità sul provvedimento di merito: il controllo della Corte di cassazione è limitato alla verifica della corretta applicazione del principio di soccombenza, senza possibilità di estendersi al merito della decisione sulla gestione societaria.
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Nota della Redazione
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