Preclusioni probatorie e contraddittorio endoprocedimentale nell’accertamento “a tavolino” (Cass. civ. Sez. 5 n. 12192 del 01.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento induttivo ex art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973, l’inutilizzabilità procedimentale dei documenti non prodotti in risposta agli inviti istruttori ex art. 32 d.P.R. n. 600/1973 opera a prescindere dalla natura dolosa o colposa del comportamento del contribuente e va tenuta distinta dall’inammissibilità processuale della prova disciplinata dal d.lgs. n. 546/1992. Tale inutilizzabilità è sostanziale, inerendo al rapporto tra contribuente e Ufficio, e non può essere superata dalla produzione tardiva in giudizio, salvo che il contribuente dimostri la non imputabilità della mancata produzione in fase procedimentale. La violazione del contraddittorio endoprocedimentale nell’accertamento c.d. “a tavolino” determina l’invalidità dell’atto solo se il contribuente assolva all’onere della c.d. “prova di resistenza”, enunciando in concreto gli elementi fattuali che avrebbe potuto far valere, con esclusione di una opposizione pretestuosa, fittizia o strumentale.
Il Fatto
La società contribuente impugnava un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione IVA, IRES e IRAP per l’anno 2018, contestando l’indebita detrazione di un credito IVA ritenuto inesistente. L’accertamento, di natura induttiva, conseguiva alla mancata risposta della società agli inviti istruttori formulati dall’Ufficio ai sensi dell’art. 32 d.P.R. n. 600/1973. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso; l’appello proposto dalla società, incentrato sulla violazione dell’art. 157 d.l. n. 34/2020, sull’illegittimità dell’accertamento induttivo e sul difetto di contraddittorio, veniva integralmente respinto dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, pronunciando sull’istanza di decisione conseguente alla proposta di definizione accelerata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ha esaminato i due motivi di ricorso, entrambi ritenuti manifestamente infondati. Quanto al primo, riguardante la dedotta violazione dell’art. 32 d.P.R. n. 600/1973 e la pretesa erronea declaratoria di inammissibilità della documentazione prodotta in appello, la Corte ha chiarito che la preclusione opera in termini assoluti: i documenti prodotti tardivamente, senza allegazione delle ragioni di non imputabilità della mancata produzione nella fase di controllo, restano inutilizzabili. Ha altresì precisato la differenza strutturale tra l’inutilizzabilità procedimentale, che incide sull’ingresso della documentazione nel procedimento e nel rapporto tra contribuente e Ufficio, e l’inammissibilità processuale disciplinata dal d.lgs. n. 546/1992, che concerne invece l’ingresso della prova nel processo tra le parti.
La Corte ha inoltre dichiarato inammissibile in quanto nuovo il profilo relativo alla mancata dimostrazione della specificità della richiesta documentale, non avendo formato oggetto del giudizio di merito. Il secondo motivo, concernente la nullità dell’avviso per omessa redazione del processo verbale di constatazione e la violazione del contraddittorio preventivo, è stato parimenti disatteso. La Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento per cui in tema di accertamento “a tavolino” non sussiste un obbligo generalizzato di redazione del PVC, e ha applicato il principio delle Sezioni Unite secondo cui l’omissione del contraddittorio endoprocedimentale comporta l’invalidità dell’atto solo se il contribuente assolve alla prova di resistenza, allegando elementi concreti e non pretestuosi idonei a determinare un diverso esito dell’accertamento.
Nel caso di specie, tale onere non poteva dirsi assolto, poiché gli elementi che la società assumeva di poter far valere erano stati veicolati in giudizio proprio attraverso i documenti dichiarati inutilizzabili in applicazione della preclusione di cui all’art. 32 d.P.R. n. 600/1973. La Corte ha infine ribadito che, in materia di accertamento “a tavolino”, il contraddittorio endoprocedimentale per i tributi armonizzati è obbligatorio ma non a forma vincolata, potendo realizzarsi anche mediante questionari e accesso agli atti.
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Nota della Redazione
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