Accesso domiciliare senza autorizzazione: inutilizzabilità delle prove e onere di produzione in giudizio (Cass. civ. Sez. 5 n. 15727 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’autorizzazione del pubblico ministero, prescritta dall’art. 52, secondo comma, d.P.R. n. 633/1972, richiamato dall’art. 33 d.P.R. n. 600/1973, costituisce condicio sine qua non della legittimità dell’accesso ai locali adibiti ad abitazione del contribuente. La mancanza o l’illegittimità di tale provvedimento comporta l’inutilizzabilità delle prove acquisite, anche se consegnate spontaneamente. L’Amministrazione finanziaria che intenda avvalersi degli effetti dell’autorizzazione deve produrre in giudizio il provvedimento e la relativa richiesta, a pena di nullità dell’autorizzazione stessa e dell’atto impositivo. Il giudice tributario ha il dovere di verificare la sussistenza dei gravi indizi e la correttezza in diritto del loro apprezzamento.
Il Fatto
Il contribuente riceveva due avvisi di accertamento per gli anni d’imposta 2009 e 2010, emessi sulla base di un processo verbale di constatazione della Guardia di finanza. La CTP di Modena rigettava il ricorso e la CTR dell’Emilia-Romagna confermava la decisione, ritenendo infondata l’eccezione sull’illegittimità dell’accesso domiciliare e legittima la rideterminazione dei ricavi basata su presunzioni gravi, precise e concordanti. Avverso tale sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione con tre motivi; l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, la Corte ha ritenuto fondata l’eccezione di inammissibilità del controricorso presentata dal contribuente, essendo stato notificato il 20/11/2019, oltre il termine di venti giorni decorrente dal deposito del ricorso, il cui ultimo giorno utile scadeva il 19/11/2019. Di conseguenza, del controricorso non si è potuto tenere conto.
Il primo motivo, con cui si lamentava l’omessa pronuncia sull’illegittimità dell’accesso domiciliare, è stato rigettato. La Corte ha chiarito la differenza tra omessa pronuncia e omessa motivazione: la prima ricorre quando manchi del tutto un provvedimento sulla domanda o eccezione ed è denunciabile ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. per violazione dell’art. 112 c.p.c.; la seconda presuppone che la questione sia stata esaminata, sia pure in modo non corretto o senza adeguata motivazione (Cass. 6150/2021, Cass. 22204/2021, Cass. 27551/2024). Nel caso di specie, il giudice di merito si era pronunciato, sia pure criticabilmente, sull’eccezione.
Il secondo motivo è stato invece accolto. La Corte ha ribadito che l’autorizzazione del procuratore della Repubblica per l’accesso a locali adibiti ad abitazione è sempre necessaria e tutela l’inviolabilità del domicilio. La sua mancanza o illegittimità comporta l’inutilizzabilità delle prove acquisite, anche in caso di consegna spontanea della documentazione. L’Amministrazione che intenda avvalersi dell’autorizzazione deve produrre in giudizio il provvedimento e la richiesta in esso richiamata, se motivato per relationem, a pena di nullità dell’atto impositivo (Cass. 25049/2025, Cass. 25050/2025). La Corte ha richiamato i principi delle Sezioni Unite n. 8062/1990 e n. 16424/2002 e la giurisprudenza successiva, evidenziando inoltre come la sentenza della Corte EDU del 6 febbraio 2025 abbia confermato la necessità di un controllo effettivo sui presupposti dell’accesso domiciliare. La mancata produzione in giudizio dell’autorizzazione impedisce la verifica dei gravi indizi, violando l’art. 2697 c.c..
Il terzo motivo, relativo alla sussistenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni, è rimasto assorbito. La documentazione extracontabile acquisita a seguito di una perquisizione illegittima non è utilizzabile.
La Corte ha quindi accolto il secondo motivo, dichiarato assorbito il terzo e rigettato il primo, cassando la sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna.
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Nota della Redazione
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