Mutui in franchi svizzeri: il difetto di chiarezza non equivale a vessatorietà (Cass. civ. Sez. 1 n. 3709 del 18.02.2026)
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., con condanna del ricorrente ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. (€ 4.000,00 alla controparte e € 2.500,00 alla cassa ammende) e dichiarazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato. Nessuna anomalia testuale rilevata.
CONTENUTO:
Principi di diritto (Massima)
In tema di contratti del consumatore, il provvedimento con cui l’Autorità garante della concorrenza e del mercato accerta l’assenza di chiarezza e di comprensibilità di clausole contrattuali non determina, nel giudizio civile promosso ex art. 37-bis, comma 4, cod. cons., alcuna presunzione legale di vessatorietà. L’assenza di trasparenza di una clausola che attiene alla componente economica del contratto non implica che essa veicoli un significativo squilibrio delle prestazioni e non comporta, di conseguenza, che debba considerarsi vessatoria e nulla a norma dell’art. 36, comma 1, cod. cons.: i concetti di assenza di trasparenza e di abusività della clausola devono tenersi distinti. Le clausole che vertono sull’oggetto principale del contratto o sull’adeguatezza del corrispettivo esulano dalla valutazione del carattere abusivo soltanto qualora il giudice nazionale ritenga, all’esito di un esame caso per caso, che siano state formulate in modo chiaro e comprensibile.
Il Fatto
Il ricorrente, mutuatario consumatore, aveva stipulato un mutuo per l’acquisto della prima casa indicizzato a valuta estera (franco svizzero), con meccanismi di doppia indicizzazione finanziaria e valutaria. Dopo il rigetto delle sue domande in primo grado, la Corte d’appello di Milano aveva respinto l’appello, escludendo la vessatorietà delle clausole relative al meccanismo di indicizzazione.
Il mutuatario ha quindi proposto ricorso per cassazione con sette motivi, incentrati sulla violazione della disciplina codicistica e del codice del consumo in tema di chiarezza e comprensibilità delle clausole, sulla asserita natura di derivato implicito del meccanismo di doppia indicizzazione e sul significativo squilibrio che ne sarebbe derivato a suo danno, nonché sulla valenza probatoria del provvedimento dell’AGCM.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente condiviso la proposta di definizione accelerata, dichiarando il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., in quanto le questioni proposte erano già state esaminate e risolte da Cass. n. 1580/2025. Ha inoltre respinto l’istanza di rimessione alle Sezioni Unite, non ravvisando contrasti o dubbi sull’orientamento consolidato.
Quanto al merito delle doglianze, la Corte ha ribadito che il provvedimento dell’AGCM, pur accertando l’assenza di chiarezza di alcune clausole, non può fondare alcuna presunzione legale di vessatorietà nel giudizio civile, trattandosi di una valutazione giuridica espressa in una sede amministrativa priva di accertamento probatorio privilegiato. Ha inoltre precisato che clausole relative all’oggetto del contratto o all’adeguatezza del corrispettivo possono essere sindacate solo se non redatte in modo chiaro e comprensibile, ma la loro mancata trasparenza non è di per sé sufficiente a renderle abusive.
È stato, infine, evidenziato come il ricorrente non avesse adeguatamente spiegato, con riferimento alla motivazione della sentenza impugnata, le ragioni per cui il giudizio di chiarezza e comprensibilità operato dalla Corte territoriale sarebbe stato errato, né avesse dimostrato il dedotto significativo squilibrio, che la sentenza impugnata aveva escluso considerando l’indicizzazione a valuta estera una circostanza neutra, in grado di favorire potenzialmente l’una o l’altra parte.
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Nota della Redazione
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