Obbligo dell’Agenzia di non eccepire la prescrizione del rimborso IRPEF (Cass. civ. Sez. V n. 18893 del 10.07.2025)
L’art. 2, comma 58, l. n. 350/2003 impone all’amministrazione finanziaria di non far valere la prescrizione del diritto al rimborso delle eccedenze IRPEF e IRPEG sulle dichiarazioni presentate fino al 30 giugno 1997; l’obbligo è rilevabile d’ufficio e cessa dopo un decennio dall’entrata in vigore della legge.