Esenzione IRPEF vittime del dovere solo dai trattamenti pensionistici dal 2017 (Cass. civ. Sez. V n. 18863 del 10.07.2025)
L’esenzione IRPEF per le vittime del dovere prevista dall’art. 1, comma 211, legge n. 232/2016 opera solo dal 1° gennaio 2017 e non è retroattiva, restando legittimo il diniego di rimborso per le annualità 2013-2016.