Revocazione ordinanza della Cassazione e omesso esame della memoria illustrativa (Cass. civ. Sez. III n. 1136 del 16.01.2025)
L’omesso esame di una prospettazione contenuta nella memoria illustrativa è errore di diritto, non errore percettivo, e non è denunciabile ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ.; la revocazione è inammissibile se il provvedimento dà conto dell’avvenuto deposito della memoria.