Il mancato deposito di nuovi documenti in appello e la contumacia non determinano il giudicato sulle questioni del contribuente (Cass. civ. Sez. 5 n. 10132 del 19.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, la contumacia dell’ente impositore o dell’amministrazione finanziaria non equivale ad acquiescenza ai motivi di ricorso del contribuente, né determina la formazione del giudicato sulle questioni dallo stesso dedotte, dovendo il giudice tributario pronunciarsi sulla legittimità dell’atto impugnato anche in assenza di costituzione della parte pubblica. L’eventuale mancata presa di posizione sull’atto impositivo non integra un’ammissione dei fatti allegati dal contribuente, in ragione della non disponibilità dei diritti controversi e della natura dell’atto impositivo quale oggetto del giudizio e non atto introduttivo del processo. Nel processo tributario, la parte rimasta contumace in primo grado non incorre in preclusioni in appello: il divieto di cui all’art. 57 d.lgs. n. 546/1992 si risolve nella preclusione a mutare i termini della contestazione, e non si estende alla contestazione delle censure del contribuente, mentre ai sensi dell’art. 58 del medesimo decreto le parti possono depositare nuovi documenti in grado di appello anche al di fuori delle condizioni previste dall’art. 345 c.p.c. e anche quando si tratti di documenti preesistenti e nella loro disponibilità.
Il Fatto
Il contribuente impugnava l’intimazione di pagamento relativa alla tassa automobilistica per gli anni 2007, 2010 e 2011, deducendo la mancata notifica delle cartelle sottese e l’inesistenza degli atti per difetto di sottoscrizione. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio confermava la decisione, ritenendo documentata la notifica delle cartelle e degli atti interruttivi della prescrizione. Avverso la sentenza d’appello il contribuente proponeva ricorso per cassazione, articolando quattro motivi di doglianza.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato separatamente i quattro motivi di ricorso, tutti rigettati o dichiarati inammissibili. In relazione al primo motivo, concernente la nullità dell’atto di costituzione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione per assenza del regolare mandato alle liti, la Corte ha richiamato il principio per cui in materia di difesa delle pubbliche amministrazioni al funzionario delegato non si applica la disciplina della procura al difensore, essendo sufficiente la dichiarazione di agire in tale qualità, in quanto l’investitura dei pubblici funzionari nei poteri che dichiarano di esercitare si presume, quale aspetto della presunzione di legittimità degli atti amministrativi. Quanto all’eccezione di inesistenza dell’avviso di accertamento per difetto di sottoscrizione, la Corte l’ha ritenuta inammissibile, sia perché la questione era stata proposta per la prima volta in cassazione, sia perché l’atto impositivo non risultava trascritto o allegato al ricorso, in violazione del principio di autosufficienza.
La Corte ha poi chiarito che con l’impugnazione dell’intimazione di pagamento possono farsi valere solo i vizi propri di tale atto e non anche quelli dell’atto impositivo da cui è sorto il debito, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa solo con la notifica dell’intimazione. Ha inoltre precisato che l’esistenza dell’intimazione non dipende dalla sottoscrizione, ma dalla sua certa riferibilità all’organo titolare del potere di emetterla.
Il secondo motivo, relativo alla nullità della notifica delle cartelle, è stato dichiarato inammissibile per violazione del principio di autosufficienza del ricorso e per la mancata indicazione dei vizi della valutazione compiuta dal giudice d’appello, essendosi il ricorrente limitato a sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio, non consentita in sede di legittimità. In relazione al terzo motivo, la Corte ha escluso che dalla contumacia dell’ente impositore possa discendere la formazione del giudicato sulle questioni dedotte dal contribuente, affermando che l’eventuale mancata presa di posizione della parte pubblica non equivale ad ammissione dei fatti e che il giudice deve comunque pronunciarsi sulla legittimità dell’atto.
La Corte ha inoltre affermato che la parte rimasta contumace in primo grado può depositare nuovi documenti in appello ai sensi dell’art. 58 d.lgs. n. 546/1992, anche al di fuori delle condizioni di cui all’art. 345 c.p.c. e quand’anche i documenti fossero già nella sua disponibilità, con la conseguente infondatezza della censura relativa alla produzione in copia degli avvisi di ricevimento delle notifiche. Il quarto motivo è stato infine rigettato perché il giudice d’appello non aveva invertito l’onere della prova, il richiamo alla giurisprudenza in materia di frodi carosello era inconferente, e la liquidazione delle spese in favore dell’ente impositore che si sia avvalso della difesa personale deve avvenire con la riduzione del venti per cento, in applicazione dell’art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. n. 546/1992. Le eccezioni di illegittimità costituzionale dell’art. 15 sono state ritenute inammissibili per la loro genericità e assorbite dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità.
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Nota della Redazione
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