Particolare tenuità e recidiva: ricorso inammissibile se reitera i motivi d’appello (Cass. pen. Sez. VII n. 20806 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, perché meramente reiterativo, il motivo di ricorso per cassazione che riproponga doglianze già dedotte in appello e ivi disattese con argomentazioni esaustive e prive di vizi logici. Ai fini dell’applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell’offesa va condotto con riferimento ai criteri dell’art. 133, comma primo, cod. pen., senza che sia necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti. In tema di recidiva, il giudice deve accertare che il nuovo fatto appaia concretamente significativo, in rapporto alla natura e alla commissione dei precedenti e ai parametri dell’art. 133 cod. pen., sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo.
Il Fatto
La ricorrente è stata condannata, con sentenza della Corte Appello di Torino del 22/09/2025, per un reato commesso con occultamento della merce sulla propria persona, rifiuto di sottoporsi al controllo e reazione aggressiva verso l’addetto alla sicurezza. Contro la decisione ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la mancanza e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata applicazione della particolare tenuità del fatto e, con il secondo, il vizio di motivazione in punto di applicazione della recidiva.
La difesa ha inoltre depositato conclusioni volte alla liquidazione delle spese, per essere l’imputata ammessa al patrocinio a spese dello Stato. La questione arriva così davanti alla Sezione VII, che è chiamata a verificare la deducibilità dei motivi e la tempestività di quelle conclusioni.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è dichiarato inammissibile perché meramente reiterativo di doglianze già prospettate in appello e ivi puntualmente respinte con argomentazioni esaustive e prive di vizi logici. La Corte richiama sul punto un orientamento consolidato, citando Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019 e Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014: la riproposizione di censure già vagliate non introduce un vero vizio di motivazione.
Nel merito della tenuità, il giudice di appello aveva escluso la causa di non punibilità valorizzando la spiccata attitudine criminale della ricorrente, i diversi precedenti penali a suo carico, per i quali era stata applicata la recidiva reiterata, e le modalità dell’azione. Il percorso argomentativo è ritenuto corretto alla luce del principio per cui il giudizio sulla tenuità va condotto con i criteri dell’art. 133, comma primo, cod. pen., ma non richiede l’esame di tutti gli elementi previsti, bastando l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti, come affermato da Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022.
Il secondo motivo è giudicato inammissibile in quanto manifestamente infondato, perché censura un vizio che non emerge dal testo della sentenza. La Corte d’appello ha invece applicato correttamente il principio secondo cui occorre accertare che il nuovo fatto appaia concretamente significativo sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo, avuto riguardo ai parametri dell’art. 133 cod. pen., richiamando Sez. Un. n. 31669 del 23/6/2016. Il giudice di merito ha rilevato in modo esaustivo che le plurime condanne per reati della stessa indole, commessi negli ultimi cinque anni, rivelano una maggior pericolosità e una maggior colpevolezza dell’agente.
La Corte prende infine atto che le conclusioni difensive in tema di spese, pervenute il 5 marzo 2026, sono tardive ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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