Confisca di prevenzione: onere allegazione del terzo su provenienza dei beni (Cass. pen. Sez. V n. 23841 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure di prevenzione patrimoniali, l’onere di allegazione difensiva in ordine alla legittima provenienza dei beni non può essere soddisfatto con la mera indicazione dell’esistenza di una provvista sufficiente per concludere il negozio di acquisto, dovendo estendersi alla necessaria indicazione della provenienza degli strumenti finanziari utilizzati. La sproporzione tra beni e capacità reddituale del soggetto riconosciuto pericoloso e del terzo intestatario fittizio integra una presunzione relativa, che ammette prova contraria mediante allegazioni di fatti riscontrabili e plausibili, con onere meno stringente man mano che gli acquisti siano lontani nel tempo. In tema di confisca di prevenzione, l’erede del proposto che chieda la revoca del provvedimento ablatorio non è titolare di facoltà processuali non spettanti al suo dante causa.
Il Fatto
La Corte d’appello di Catanzaro, con decreto del 19/11/2025, ha confermato il decreto del Tribunale di Catanzaro del 22/01/2024, che aveva disposto la confisca delle quote, pari a un terzo del capitale sociale, di una società in accomandita semplice formalmente intestata alla moglie del proposto, e del relativo compendio aziendale.
I giudici di merito hanno ritenuto sussistente la sproporzione tra le risorse economiche del nucleo familiare del proposto e le acquisizioni patrimoniali in sequestro, nonché la manifestazione di pericolosità dello stesso a partire dal 1996, con inizio dell’abituale dedizione all’attività delittuosa quale partecipe di un sodalizio mafioso, con funzioni apicali. Il proposto è deceduto durante il periodo di manifestazione della pericolosità. Avverso il decreto ha proposto ricorso la moglie, nella qualità di erede e di terza interessata.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal presupposto che il sindacato di legittimità in materia di prevenzione è circoscritto al solo vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 10, comma 3, d.lgs. 159/2011, comprensivo del vizio di motivazione mancante o apparente, con esclusione dell’illogicità manifesta di cui all’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. Richiama le Sezioni Unite n. 33451 del 29/05/2014 e la successiva pronuncia delle Sezioni Unite n. 111 del 30/11/2017, secondo cui la violazione di legge sussiste quando si profili la radicale mancanza di argomentazione su un elemento costitutivo della fattispecie.
Sul termine iniziale della pericolosità, la Corte rileva che il decreto impugnato ha diffusamente esaminato il punto, ancorando al 1996 il riconoscimento sulla base degli esiti del procedimento definito con sentenze di merito e di legittimità, nel cui ambito era stata emessa ordinanza applicativa della custodia in carcere, superata nel vaglio dei giudici dell’impugnazione, e sono state accertate la posizione verticistica del proposto e la riconducibilità delle società a quest’ultimo. La censura difensiva, per contro, si limita a contestare genericamente l’individuazione del 1996 senza confrontarsi con le ragioni esplicitate dalla Corte d’appello, risultando perciò inammissibile.
Quanto alla rivendicazione dell’acquisto delle quote con risorse proprie della ricorrente, la Corte osserva che la prima ragione della confisca risiede nella prova positiva, emersa con accertamento irrevocabile, dell’effettiva riconducibilità della società al proposto, che la costituì e gestì investendo i proventi delle attività delittuose. La difesa non si confronta con tale dato e deduce censure irrilevanti a fronte della non contestata prova della intestazione fittizia del bene.
La Corte ribadisce che l’onere di allegazione in ordine alla legittima provenienza dei beni non si soddisfa con la sola indicazione di una provvista sufficiente, dovendo il soggetto indicare gli elementi fattuali dai quali dedurre che il bene non fu acquistato con proventi illeciti. Richiama sul punto le Sezioni Unite n. 21347 del 10/04/2018, n. 31751 del 09/06/2015 e n. 20743 del 07/03/2014. Nella specie, la parte pubblica ha assolto l’onere della prova della sproporzione, mentre il terzo interessato non ha allegato fatti riscontrabili idonei a indicare la lecita provenienza dei beni.
Da ultimo, la Corte ribadisce il principio delle Sezioni Unite n. 2648 del 10/07/2025, secondo cui l’erede del proposto che chieda la revoca del provvedimento ablatorio subentra nella medesima posizione giuridica del de cuius e non può vedersi attribuire facoltà che questi non aveva.
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Nota della Redazione
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