Il Fondo di garanzia presuppone la cessazione del rapporto, irrilevante il giudicato sul credito (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 3336 del 14.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice di merito ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a fondamento della domanda o delle eccezioni, anche in difformità dalle indicazioni delle parti, senza incorrere nel vizio di ultrapetizione, purché non sostituisca la domanda con una diversa né si fondi su una realtà fattuale non dedotta in giudizio. L’accesso al Fondo di garanzia ex art. 2 legge n. 297/1982 presuppone l’effettiva cessazione del rapporto di lavoro; la continuità del rapporto, conseguente a una vicenda circolatoria dell’azienda, è situazione preclusiva della tutela. Il diritto azionato nei confronti del Fondo sorge dal rapporto previdenziale con l’istituto, distinto e autonomo dal rapporto di lavoro intercorrente con il datore: ne consegue che l’accertamento del credito in altra sede è irrilevante e il giudicato non è opponibile all’istituto, terzo ex art. 2909 cod. civ..
Il Fatto
La Corte d’appello di Salerno, riformando la pronuncia di primo grado, ha respinto la domanda del lavoratore volta al riconoscimento del diritto all’accesso al Fondo di garanzia di cui all’art. 2 legge n. 297/1982 per il TFR e le ultime tre mensilità maturate alle dipendenze della società cedente, poi fallita.
La Corte territoriale ha ritenuto che il rapporto di lavoro fosse unico, intercorso dapprima con la cedente e poi con la cessionaria per effetto di un contratto di affitto di ramo d’azienda intervenuto prima del fallimento. Il lavoratore propone ricorso per cassazione con quattro motivi, cui resiste l’istituto previdenziale.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il lavoratore deduceva la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., assumendo che la Corte territoriale, accertando una cessione d’azienda tra le società, avesse pronunciato ultra petita. La censura è infondata: il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti e individuare le norme applicabili; la Corte territoriale ha pronunciato nei limiti dell’eccezione di prosecuzione del rapporto senza soluzione di continuità, su circostanze regolarmente allegate dalle parti.
Il secondo e il terzo motivo sono dichiarati inammissibili. Quanto alla dedotta violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., la Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 20867 del 2020, secondo cui il vizio è configurabile solo ove il giudice abbia deciso sulla base di prove non introdotte dalle parti, fuori dai poteri officiosi. Il terzo motivo non si confronta con la ratio decidendi: la continuità del rapporto è requisito preclusivo dell’accesso alla tutela, risultando irrilevante l’esatta qualificazione della vicenda circolatoria. Richiamati i precedenti di Cass. n. 4897 del 2021 e Cass. n. 19277 del 2018.
Il quarto motivo, relativo alla dedotta violazione del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo ottenuto dal lavoratore nei confronti della società cedente, è infondato. Il credito azionato verso il Fondo sorge dal rapporto previdenziale con l’istituto, distinto e autonomo rispetto a quello di lavoro. L’accertamento compiuto in altra sede non è opponibile all’istituto, sia per la diversità dei fatti costitutivi sia per la sua posizione di terzo ai sensi dell’art. 2909 cod. civ., in linea con i principi delle Sezioni Unite richiamate e di Cass. n. 2639 del 2025 e Cass. n. 16740 del 2024.
Il ricorso è complessivamente rigettato, con condanna del lavoratore alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e alla dichiarazione dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.