Carenza sopravvenuta di interesse e scindibilità del giudizio in caso di impugnazione limitata a un solo capo (Cass. civ. Sez. 2 n. 15406 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La contumacia non osta alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse quando la parte ricorrente abbia aderito alla proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c., manifestando l’intento di non proseguire il giudizio. Qualora l’impugnazione sia proposta esclusivamente avverso il capo di condanna alle spese e nei confronti di alcuni soltanto degli originari litisconsorti, la causa, da inscindibile, diviene scindibile; la notificazione del ricorso alle altre parti ha valore di mera litis denuntiatio, con la conseguenza che nei loro confronti nessuna statuizione sulle spese può essere emessa, non potendo esse essere considerate né soccombenti né vittoriose. La definizione del giudizio in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., quando la motivazione della decisione è diversa da quella posta a fondamento della proposta, non comporta l’applicazione dei commi 3 e 4 dell’art. 96 c.p.c.
Il Fatto
La Corte d’appello di Venezia aveva rigettato l’appello proposto dalla ricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Venezia, che aveva dichiarato estinto il giudizio da lei instaurato per ottenere il risarcimento dei danni subiti in seguito a un crollo verificatosi dopo l’esecuzione di lavori al piano soprastante.
La ricorrente ha impugnato la sentenza in cassazione, ma l’impugnazione non ha investito l’intera decisione. Dalla lettura dei motivi, la contestazione risultava infatti limitata al solo capo relativo alla condanna alle spese, e specificamente alla posizione di una delle parti, soccombente sul punto. La ricorrente, dopo la notifica del ricorso anche agli altri litisconsorti, ha aderito alla proposta di definizione accelerata del giudizio formulata dal relatore ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. ed ha presentato istanza di decisione in adunanza.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha preliminarmente rilevato che la ricorrente, aderendo alla proposta di definizione accelerata che ne dichiarava l’inammissibilità, ha manifestato l’intento di non proseguire il giudizio, determinando una sopravvenuta carenza di interesse. Tale circostanza ha comportato la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
La Corte ha poi esaminato la posizione delle parti intimate, rilevando che la ricorrente aveva contestato la decisione di appello esclusivamente con riferimento alla condanna alle spese in favore di uno specifico controricorrente. Le censure non riguardavano affatto la posizione delle altre parti, alle quali il ricorso era stato notificato a semplice titolo di litis denuntiatio.
Sul punto, la Corte ha richiamato il principio per cui, quando la sentenza è impugnata per il solo capo relativo alle spese e nei confronti di alcuni soltanto degli originari litisconsorti necessari, la causa da inscindibile diviene scindibile. La notifica dell’impugnazione alle altre parti ha valore di mera litis denuntiatio, con la conseguenza che, anche se costituite, non possono essere considerate né soccombenti né vittoriose, non essendo più destinatarie di alcuna domanda. Le spese da loro sostenute per la resistenza non necessaria sono state pertanto dichiarate irripetibili.
La condanna alle spese è stata invece pronunciata in favore della sola parte contro cui l’impugnazione era sostanzialmente diretta, secondo i principi della soccombenza. La Corte ha infine escluso l’applicazione dell’aggravamento ex art. 96 c.p.c., in quanto la definizione del giudizio in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. non comporta tale applicazione e, nel caso di specie, la motivazione della decisione è diversa da quella posta a fondamento della proposta.
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Nota della Redazione
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