La delega di firma dell’avviso di accertamento non è soggetta all’art. 2 l. n. 145/2002 (Cass. civ. Sez. 5 n. 3779 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il conferimento del potere di sottoscrizione dell’avviso di accertamento a un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente ex art. 42, primo comma, del d.P.R. n. 600/1973 ha natura di delega di firma, e non di funzioni, in quanto realizza un mero decentramento burocratico privo di rilevanza esterna, restando l’atto sottoscritto dal delegato imputabile all’organo delegante. Ne consegue che il relativo provvedimento non richiede l’indicazione del nominativo del soggetto delegato, né della durata della delega e delle comprovate ragioni di servizio che ne giustificano l’adozione, come invece è prescritto dall’art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165/2001 in caso di delega delle funzioni dirigenziali. La distinzione tra le due figure di delega rileva ai fini del riparto della disciplina applicabile, con esclusione dei requisiti di cui all’art. 2, comma 1, della l. n. 145/2002 per la sola delega di firma.
Il Fatto
Il contribuente, un avvocato, impugnò l’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2009, con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva rettificato i compensi dichiarati, deducendone in via preliminare la nullità per difetto del potere di firma in capo al funzionario sottoscrittore. La Commissione tributaria provinciale accolse il ricorso, rilevando la carenza della qualifica dirigenziale sia nel funzionario delegante sia nel delegato.
La Commissione tributaria regionale della Lombardia confermò la sentenza di primo grado, ritenendo che il provvedimento di delega prodotto dall’Ufficio non rispettasse i requisiti di cui all’art. 2, comma 1, della l. n. 145/2002, difettando dell’indicazione delle specifiche ragioni poste a fondamento della stessa e del relativo termine di validità. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato il primo motivo di ricorso, con il quale l’Ufficio deduceva la violazione e falsa applicazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 2, comma 1, della l. n. 145/2002, per avere la CTR erroneamente qualificato la delega in discorso come delega di funzioni, mentre si trattava di delega di firma, non soggetta al richiamato art. 2.
Premesso che non era più in discussione il possesso dei requisiti soggettivi in capo alle parti della delega, la Suprema Corte ha dato continuità al consolidato orientamento secondo cui il conferimento del potere di sottoscrizione dell’avviso a un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente ex art. 42, primo comma, d.P.R. n. 600/1973 ha natura di delega di firma e non di funzioni. Tale figura realizza un mero decentramento burocratico privo di rilevanza esterna, con la conseguenza che l’atto sottoscritto dal delegato resta imputabile all’organo delegante.
Ne deriva che il provvedimento di delega non richiede l’indicazione del nominativo del soggetto delegato, né della durata della delega e delle comprovate ragioni di servizio, requisiti invece prescritti dall’art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165/2001 solo in caso di delega delle funzioni dirigenziali. La Corte ha richiamato a sostegno numerosi precedenti, tra cui Cass. n. 9625/2021, Cass. n. 34775/2023, Cass. n. 21839/2024 e, da ultimo, Cass. n. 539/2026.
Il primo motivo è stato pertanto ritenuto fondato, con conseguente assorbimento del secondo motivo, relativo all’omesso esame di un fatto decisivo. La Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria della Lombardia, in diversa composizione, demandando anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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