Usucapione dei beni comuni: necessaria la prova di un’attività incompatibile con il possesso altrui (Cass. civ. Sez. 2 n. 12576 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di comunione, non essendo ipotizzabile un mutamento della detenzione in possesso né una interversione del possesso tra comproprietari, il termine per l’usucapione della quota altrui decorre solo da un atto o comportamento che realizzi l’impossibilità assoluta per gli altri partecipanti di proseguire un rapporto materiale con il bene e denoti in modo inequivoco l’intenzione di possedere in maniera esclusiva. Il godimento esclusivo della cosa comune non è di per sé sintomo del possesso ad usucapionem, potendo essere conseguenza di una mera tolleranza, e grava su chi invoca l’usucapione l’onere di provare un’attività durevole, apertamente contrastante e incompatibile con il possesso altrui.
Il Fatto
Il ricorrente conveniva in giudizio la madre e i fratelli per sentire accertare l’acquisto per usucapione ultraventennale di alcuni cespiti facenti parte dell’asse ereditario paterno, tra cui un alloggio. La sorella, costituitasi, proponeva domanda riconvenzionale di divisione dell’intera massa ereditaria. Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda. La Corte d’Appello, riformando la sentenza, rigettava integralmente la domanda, ritenendo non provato il possesso esclusivo del bene.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel rigettare il ricorso, ha ribadito i consolidati principi in materia di usucapione di beni comuni. Ha affermato che, nei rapporti tra comproprietari, è necessario un atto che renda impossibile per gli altri l’uso del bene e che manifesti l’intenzione di possedere uti dominus e non uti condominus. La valutazione sulla sussistenza di tale possesso è un giudizio di fatto, incensurabile in cassazione.
La Corte ha quindi ritenuto corretta la decisione della Corte territoriale che aveva escluso la natura univoca di condotte quali l’occupazione degli immobili, la disponibilità delle chiavi o il pagamento delle utenze, riconducendole alle facoltà di uso della cosa comune ex art. 1102 c.c. La stipula di un contratto di comodato con terzi da parte di tutti i coeredi è stata valutata come un esplicito riconoscimento della comproprietà, incompatibile con la volontà di possedere in via esclusiva. Il richiamo a un diverso esito di un altro giudizio tra le parti è stato giudicato irrilevante, in quanto non correlato a un vizio della decisione.
Quanto al secondo motivo, relativo all’omesso esame di un fatto decisivo, la Corte ha rilevato la preclusione della doppia conforme per i beni diversi dall’appartamento e l’infondatezza per l’appartamento, poiché il ricorrente mirava a una rinnovata valutazione del compendio probatorio. Per il terzo motivo, concernente la mancata ammissione di prove orali, la Cassazione ha rilevato l’inammissibilità della censura per la genericità delle deduzioni: il ricorrente non aveva trascritto i capitoli di prova, né dimostrato la loro decisività, non consentendo alla Corte di valutarne la rilevanza.
Il ricorso è stato pertanto rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell’art. 96 c.p.c.
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Nota della Redazione
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