L’indennizzo ex art. 42-bis è un credito unitario prescrivibile in dieci anni (Cass. civ. Sez. 1 n. 22118 del 27.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’indennizzo previsto dall’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 costituisce un credito unico e unitario, non scomponibile in poste di diversa natura, avente natura intrinsecamente indennitaria. La locuzione “a titolo risarcitorio”, riferita alla componente del cinque per cento annuo per la pregressa occupazione senza titolo, ha mero carattere descrittivo e non muta la natura della prestazione dovuta per l’esercizio di un potere ablatorio lecito ancorché tardivo. Ne consegue l’applicabilità dell’ordinario termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. per la contestazione della liquidazione contenuta nel provvedimento di acquisizione sanante, il cui termine decorre dall’adozione del titolo ablativo. La destinazione a edilizia scolastica di un’area configura un vincolo conformativo che ne determina l’inedificabilità, escludendo l’applicazione della categoria degli usi intermedi.
Il Fatto
Alcuni proprietari impugnavano i decreti di acquisizione sanante adottati dal Comune ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 per terreni e fabbricati interessati dall’ampliamento di un complesso scolastico e dalla realizzazione della viabilità circostante. La Corte d’Appello di Venezia, disattendendo la c.t.u., confermava la stima del Comune basata sul valore agricolo dell’area, inserita in zona F1, e riconosceva l’indennità per l’occupazione illegittima nella misura del 5% annuo dal 1980 al 2023, escludendo la prescrizione del relativo diritto. Avverso tale decisione proponevano ricorso per cassazione i proprietari, mentre il Comune resisteva con ricorso incidentale, eccependo la prescrizione quinquennale per le annualità antecedenti al quinquennio dalla domanda.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato infondato il primo motivo del ricorso principale, ribadendo che la destinazione di aree a edilizia scolastica ne determina il carattere non edificabile, configurando un tipico vincolo conformativo riconducibile a un servizio strettamente pubblicistico. La giurisprudenza sugli usi intermedi, invocata dai ricorrenti, non trova applicazione per i beni ricompresi in zona F1, poiché tale destinazione esclude qualsivoglia utilizzo intermedio. La stima dei terreni non edificabili deve comunque tenere conto delle potenzialità giuridiche effettive diverse dall’utilizzo agricolo, ma nella specie la valutazione operata dalla Corte territoriale è stata ritenuta corretta.
Il secondo motivo del ricorso principale è stato dichiarato inammissibile, poiché la quantificazione dell’indennità non costituisce un “fatto storico” ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., e le censure sollecitavano impropriamente il riesame di valutazioni di merito circa l’edificabilità dell’area, sotto l’apparente denuncia di vizi motivazionali.
Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha escluso la prescrizione quinquennale del diritto all’indennizzo per l’occupazione illegittima, valorizzando la natura unitaria e indennitaria del credito ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001. Richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 20691 del 2021, la Corte ha precisato che l’attribuzione forfettaria del 5% annuo si riferisce a uno degli elementi rilevanti per la determinazione dell’indennizzo e non configura una duplice legittimazione del proprietario. Da tale unitarietà discende l’applicazione dell’ordinario termine di prescrizione decennale, che decorre dall’adozione dell’atto acquisitivo, fonte del diritto.
La Corte ha inoltre chiarito che il termine perentorio previsto dall’art. 54, comma 2, d.P.R. n. 327/2001 e dall’art. 29, comma 3, d.lgs. n. 150/2011 per l’opposizione alla stima non è applicabile alla contestazione dell’indennizzo ex art. 42-bis, che può essere azionata nel termine ordinario di prescrizione. Il secondo motivo del ricorso incidentale, relativo alle spese di lite, è stato ritenuto assorbito e comunque inammissibile, essendo rimessa al giudice di merito la valutazione sulla soccombenza reciproca. Il ricorso principale e quello incidentale sono stati pertanto rigettati, con integrale compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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