La mancata impugnazione dell’intimazione di pagamento cristallizza ogni vizio della cartella (Cass. civ. Sez. 5 n. 10063 del 18.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’intimazione di pagamento di cui all’art. 50 d.P.R. 602/1973 costituisce atto autonomamente impugnabile ai sensi dell’art. 19, primo comma, lett. e), d.lgs. n. 546/1992, in quanto equiparabile all’avviso di mora. Ove non impugnata nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva, precludendo al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare del termine. L’atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato è sindacabile solo per vizi propri, non per questioni attinenti all’atto da cui è sorto il debito.
Il Fatto
Il contribuente impugnava un’intimazione di pagamento notificata nel 2017, relativa a cartelle esattoriali per IVA e IRPEF di annualità pregresse, deducendo la nullità del titolo e l’intervenuta prescrizione del credito tributario. Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso, ritenendo estinto il credito in assenza di atti interruttivi tempestivamente prodotti.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia rigettava l’appello dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, affermando che la cartella per IVA 1996 era stata notificata al cognato del contribuente senza la raccomandata informativa ex art. 60, primo comma, lett. b-bis), d.P.R. n. 600/73, con conseguente nullità della notifica. L’agente della riscossione ricorre per cassazione, limitatamente a tale cartella.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate Riscossione. Il motivo unico deduce la nullità della sentenza per aver il giudice di merito esaminato le doglianze relative alla cartella, nonostante la produzione in atti della prova della notifica dell’intimazione di pagamento del 2012, rimasta incontestata.
Richiamando il proprio orientamento consolidato, la Corte afferma che l’intimazione di pagamento ex art. 50 d.P.R. 602/1973 è atto rientrante nel novero tassativo dell’art. 19, d.lgs. n. 546/1992 e, ove non impugnata nei termini, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva. La sua impugnazione non è una facoltà, bensì un onere del contribuente per far valere le vicende estintive del credito anteriori alla notifica.
La mancata impugnazione dell’intimazione preclude al contribuente di eccepire la prescrizione già maturata prima della notifica dell’atto impositivo divenuto definitivo. L’atto successivo è sindacabile solo per vizi propri, non per questioni attinenti all’atto da cui è sorto il debito.
La sentenza impugnata, che non ha riconosciuto la cristallizzazione della pretesa ad opera delle intimazioni del 2012, è cassata con riferimento alla cartella oggetto del ricorso. Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso del contribuente.
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Nota della Redazione
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