La mancata integrazione del contraddittorio in appello determina la nullità del procedimento (Cass. civ. Sez. 5 n. 16205 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza pronunciata tra più parti in causa inscindibile, qualora non sia stata impugnata nei confronti di tutte, non determina l’inammissibilità del gravame, ma impone al giudice d’appello l’ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti della parte pretermessa. La mancanza di tale ordine non comporta l’inammissibilità dell’impugnazione, bensì la nullità dell’intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità. Nel giudizio tributario, la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta dell’atto d’appello è validamente fornita dall’elenco di trasmissione delle raccomandate recante il timbro datario delle Poste. Per la notifica diretta degli atti impositivi eseguita dall’Amministrazione senza l’intermediazione dell’ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, trovano applicazione le norme sul servizio postale ordinario e non quelle di cui alla legge n. 890/1982; la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell’avviso di giacenza e di deposito presso l’Ufficio Postale.
Il Fatto
La contribuente proponeva distinti ricorsi innanzi alla Commissione tributaria provinciale avverso altrettante cartelle di pagamento relative a imposte e sanzioni. I giudici di primo grado, riuniti i ricorsi, li accoglievano in parte, dichiarando non dovuta una delle somme richieste e annullando una delle cartelle.
Avverso tale sentenza proponeva appello l’Agenzia delle Entrate, chiedendone l’integrale riforma; si costituiva in giudizio la società agente della riscossione, chiedendo il rigetto del gravame. La Commissione tributaria regionale dichiarava l’appello inammissibile per irregolare notifica, rilevando la mancanza, nell’avviso di ricevimento, del timbro postale e dell’attestazione della compiuta giacenza. L’Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, con il quale si deduceva la violazione dell’art. 331 cod. proc. civ. I giudici d’appello avrebbero dovuto disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti della contribuente, parte del giudizio di primo grado, ricorrendo un’ipotesi di litisconsorzio necessario processuale, che ricorre quando la presenza di più parti nel giudizio di primo grado debba necessariamente persistere in sede di impugnazione. La mancata impugnazione nei confronti di tutte le parti di una sentenza pronunciata in causa inscindibile non determina l’inammissibilità del gravame, ma l’ordine di integrazione del contraddittorio. La mancanza di tale ordine non rende inammissibile l’impugnazione, ma determina la nullità dell’intero procedimento di secondo grado, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità.
La Corte ha disposto, conseguentemente, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Commissione tributaria regionale, in diversa composizione, per un nuovo giudizio da espletarsi previa integrazione del contraddittorio. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Quanto al secondo motivo, concernente la violazione dell’art. 16, comma 3, d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 160 cod. proc. civ., la Corte l’ha rigettato. Ha ricordato che, nel giudizio tributario, la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta dell’atto d’appello è validamente fornita dall’elenco di trasmissione delle raccomandate recante il timbro datario delle Poste. Ha altresì ribadito il principio per cui la notifica diretta degli atti impositivi da parte dell’ufficio finanziario, a decorrere dall’entrata in vigore della legge n. 146/1998, è soggetta alle norme sul servizio postale ordinario e non a quelle della legge n. 890/1982. In caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell’avviso di giacenza, trovando applicazione la disciplina del servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica.
La Corte ha precisato che questo orientamento non è superato dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 10012 del 2021, la quale riguarda esclusivamente la notifica a mezzo posta eseguita secondo la legge n. 890/1982, e non quella effettuata dall’Amministrazione in regime di posta ordinaria. Nella fattispecie, la CTR aveva correttamente applicato tali principi, non rinvenendosi nella documentazione acquisita l’annotazione “lasciato avviso” con la firma dell’operatore postale accompagnata dalla data, nonché il timbro “restituito per mancato ritiro entro il periodo di giacenza”.
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Nota della Redazione
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