L’omessa liquidazione delle spese del subprocedimento ex art. 373 c.p.c. è emendabile solo con l’impugnazione (Cass. civ. Sez. 1 n. 18085 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il mancato regolamento delle spese processuali, anche con riferimento a un subprocedimento, non può essere emendato tramite il procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e ss. c.p.c., ma è suscettibile di rimedio esclusivamente attraverso l’impugnazione. Nel procedimento di correzione degli errori materiali non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali.
Il Fatto
La società chiedeva alla Corte di cassazione la correzione dell’errore materiale che avrebbe inficiato l’ordinanza della stessa Corte n. 1510/2024, emessa a conclusione del giudizio promosso dall’ASL nei suoi confronti per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma n. 4287/2022.
La ricorrente deduceva che la Corte, pur avendo condannato la resistente alla rifusione delle spese della fase di legittimità, avrebbe omesso di pronunciarsi sull’istanza, formulata in data 3 ottobre 2023 e reiterata con la memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., intesa a ottenere la liquidazione delle spese del subprocedimento ex art. 373 c.p.c., svoltosi dinanzi alla Corte d’appello e conclusosi con il rigetto dell’istanza di sospensione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto l’istanza di correzione infondata, muovendo dal presupposto, non contestato, per cui l’omissione del regolamento delle spese del subprocedimento ex art. 373 c.p.c. costituiva una lacuna che avrebbe dovuto trovare rimedio in altra sede.
In applicazione del principio enunciato dalle Sezioni Unite n. 19137 del 2023, i giudici di legittimità hanno affermato che il mancato regolamento delle spese processuali, quando non risulti né dal dispositivo né dalla motivazione, è emendabile soltanto con l’impugnazione, e non già con la speciale procedura di correzione degli errori materiali disciplinata dagli artt. 287 e ss. c.p.c.
La Corte ha inoltre precisato che, in un giudizio di correzione di errori materiali, non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali, richiamando a sostegno le Sezioni Unite n. 29432 del 2024.
Infine, la Corte ha confermato che il procedimento di correzione dell’errore materiale non è soggetto al contributo unificato, risultando inapplicabile l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Il ricorso è stato pertanto rigettato.
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Nota della Redazione
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