L’individuazione del giudice competente segue il modello procedimentale applicato (Cass. civ. Sez. 1 n. 12421 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’individuazione del giudice competente a conoscere della domanda del proprietario espropriato diretta alla determinazione delle relative indennità è indissolubilmente legata alla tipicità del modello procedimentale di volta in volta utilizzato dalla pubblica amministrazione, dovendo essere ricavata unicamente dalla normativa in concreto applicata per disporre l’espropriazione e determinare le indennità. Quando l’espropriazione sia stata eseguita applicando esclusivamente la legge n. 2359/1865, la controversia spetta alla cognizione del tribunale in primo grado, e non alla corte d’appello in unico grado. Il giudice d’appello che sceglie la modalità di trattazione scritta della causa, ai sensi dell’art. 221, quarto comma, del decreto-legge n. 34/2020, non è tenuto a concedere i termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche, non integrando tale scelta alcuna nullità.
Il Fatto
La società, proprietaria di un terreno con capannone industriale, aveva ricevuto nel 1998 la notifica di un provvedimento di occupazione d’urgenza finalizzato all’espropriazione. Ritenendo irrisoria l’indennità offerta dall’ente, aveva proposto opposizione, oltre ad aver instaurato un autonomo giudizio dinanzi al giudice amministrativo per l’impugnazione del decreto di esproprio.
La corte d’appello, accertata l’illegittimità del decreto in quanto tardivo, aveva qualificato il risarcimento liquidato dal giudice amministrativo come sostitutivo dell’indennità di espropriazione, riconoscendo al privato il solo diritto all’indennità di occupazione legittima e liquidandola in una somma determinata. Avverso tale decisione l’ente espropriante ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, l’incompetenza per materia del giudice d’appello, trattandosi di procedura regolata dalla legge n. 2359/1865.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente esaminato il primo motivo di ricorso, con cui l’ente lamentava la nullità della sentenza per omessa concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. Il motivo è stato ritenuto infondato: il giudice d’appello, reputando la causa matura per la decisione, aveva legittimamente optato per la trattazione scritta, come consentito dalla normativa emergenziale, avendo le parti già depositato memorie scritte. In tale evenienza, il giudice non è tenuto a concedere i termini per conclusionali e repliche, tanto più che era stata fatta salva la facoltà di richiedere la trattazione orale, non esercitata dalla ricorrente.
Il secondo motivo è stato invece ritenuto fondato. La Corte ha richiamato il proprio orientamento consolidato, in forza del quale la competenza sulle controversie relative alla determinazione delle indennità espropriative è funzione del modello procedimentale concretamente utilizzato dalla pubblica amministrazione, senza che rilevi l’astratta assoggettabilità del rapporto a una diversa disciplina. Nell’ipotesi in cui l’espropriazione sia stata eseguita applicando la legge n. 2359/1865, la controversia va devoluta al tribunale, non già alla corte d’appello in unico grado.
Nel caso di specie, l’ente aveva dimostrato di aver seguito il procedimento previsto dalla legge del 1865, che rimette al medesimo espropriante la determinazione dell’indennità. Tale circostanza era comprovata dalla stima effettuata da un tecnico incaricato dall’autorità espropriante, e non dall’Ufficio Tecnico Erariale, come invece richiesto dalla disciplina successiva.
Ne consegue che la corte d’appello non era competente per materia a conoscere della controversia, con assorbimento dei restanti motivi di ricorso e cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice di primo grado competente, cui è demandata anche la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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