La pensione anticipata delle Casse professionali non ha diritto all’integrazione al minimo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 6164 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il principio del pro rata di cui all’art. 1, comma 12, legge n. 335/1995 non opera quando il diritto a pensione sorge in forza di una nuova previsione attributiva del diritto stesso: in tal caso l’intera disciplina del trattamento è attratta all’unico regime che ha previsto e disciplinato il diritto. L’esclusione dell’integrazione al minimo per la pensione di vecchiaia unificata con requisiti anticipati non viola l’art. 38, comma 2, Cost., poiché il diritto alla prestazione va bilanciato con l’esigenza di contenimento della spesa previdenziale, imposta dall’art. 3, comma 12, legge n. 335/1995 alle Casse professionali. Tale esclusione è frutto di una scelta consapevole dell’assicurato, che opta per il pensionamento anticipato ed è controbilanciata dalla possibilità di continuare l’attività e fruire dei supplementi di pensione.
Il Fatto
La Cassa nazionale di previdenza per ingegneri e architetti impugnava la sentenza della Corte d’appello di Roma che, confermando la pronuncia di primo grado, aveva riconosciuto alla vedova di un iscritto il diritto all’integrazione al minimo sulla pensione di vecchiaia unificata liquidata con requisiti anticipati, nonché alla pensione di reversibilità commisurata al minimo della tabella O del Nuovo Regolamento Generale di Previdenza 2012.
Il dante causa, architetto, aveva presentato domanda di pensione di vecchiaia unificata anticipata ai sensi del Regolamento 2012, ottenendo la liquidazione con decorrenza dal 1° aprile 2020, con riduzione della quota retributiva e senza integrazione al minimo, decedendo pochi mesi dopo. La Corte territoriale aveva dichiarato l’illegittimità della norma regolamentare per violazione del principio del pro rata e dell’art. 38 Cost.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondati tutti e quattro i motivi, trattati congiuntamente per la loro connessione. Ha preliminarmente respinto l’eccezione di inammissibilità, rilevando che le censure non investivano il merito ma le argomentazioni giuridiche della sentenza impugnata.
Con riferimento al principio del pro rata, il Collegio ha richiamato il proprio precedente (Cass. n. 17980/2023), secondo cui la regola non incide su qualsiasi evoluzione dei sistemi pensionistici ma attiene specificamente al meccanismo di calcolo. Ha inoltre valorizzato il principio affermato da Cass. n. 34273/2024, per cui il pro rata non può essere invocato quando il diritto a pensione sia sorto in forza di una nuova previsione attributiva: nel caso di specie, la pensione di vecchiaia unificata con anticipazione a 63 anni è stata introdotta dal Regolamento 2012, sicché l’intero trattamento è attratto a quel regime, che ne disciplina sia la riduzione della quota retributiva sia l’esclusione dell’integrazione al minimo.
Quanto alla dedotta violazione dell’art. 38, comma 2, Cost., la Corte ha escluso che il diritto all’integrazione al minimo abbia portata assoluta, dovendo essere bilanciato con l’esigenza di contenimento della spesa previdenziale. Ha richiamato la giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. n. 240/1994, n. 400/1999 e n. 94/2025) e ha sottolineato che, per le Casse professionali, l’equilibrio di bilancio è imposto dall’art. 3, comma 12, legge n. 335/1995, che obbliga a garantire la stabilità finanziaria nell’arco di cinquant’anni, anche in un’ottica di equità intergenerazionale.
La decisione ha evidenziato due ulteriori profili: l’esclusione dell’integrazione al minimo è il risultato di una scelta consapevole dell’assicurato, che opta per il pensionamento anticipato, e trova un controbilanciamento nel vantaggio di continuare l’attività professionale fruendo dei supplementi quinquennali di pensione ai sensi dell’art. 25 del Regolamento. Il Collegio ha infine escluso la rilevanza dell’art. 7 legge n. 544/1988, poiché l’istituto della pensione anticipata a 63 anni non esiste nel sistema AGO, rendendo impraticabile la comparazione richiesta dalla norma.
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Nota della Redazione
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