L’errore di fatto revocatorio non può censurare una valutazione giuridica (Cass. civ. Sez. 5 n. 16600 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il vizio di errore di fatto revocatorio, ai sensi dell’art. 395, n. 4), c.p.c., ricorre esclusivamente quando la pronuncia sia affetta da un errore percettivo che ha indotto il giudice a decidere sulla base di un fatto la cui esistenza o inesistenza risulti in modo incontestabile dagli atti di causa, e non anche quando la censura investa la valutazione giuridica degli stessi. L’omessa considerazione di una dedotta eccezione, seppur relativa al termine di decadenza, si traduce nella contestazione di un’erronea applicazione del diritto e non integra i presupposti per la revocazione. Il termine di dodici mesi previsto dall’art. 3 d.m. 701/1994 per la rettifica della rendita catastale ha natura ordinatoria, sicché la sua violazione non comporta l’annullamento dell’accertamento.
Il Fatto
La società contribuente impugnava dinanzi alla C.T.P. di Bari un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva rettificato la rendita catastale di un’unità immobiliare a destinazione speciale, emesso a seguito di autotutela sostitutiva. La C.T.P. accoglieva il ricorso e la C.T.R. rigettava l’appello dell’Ufficio, ritenendo l’atto di rettifica carente di motivazione.
L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione e la Corte, con ordinanza del 2025, accoglieva il ricorso e, decidendo nel merito, rigettava il ricorso originario della contribuente. Avverso tale decisione, la società proponeva ricorso per revocazione ex art. 391-bis e 395, n. 4), c.p.c.
La Motivazione della Corte
La ricorrente deduceva che la Corte sarebbe incorsa in errore di fatto revocatorio, non avendo considerato che i giudici di merito avevano accertato la tardività della rettifica, intervenuta oltre il termine di dodici mesi dalla presentazione del Docfa. Tale capo della decisione, non impugnato dall’Ufficio, sarebbe passato in giudicato, con effetto preclusivo.
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile. La censura non verteva su un errore percettivo del dato fattuale, ma su una questione di diritto, ossia sulla mancata declaratoria di inammissibilità del ricorso dell’Ufficio per non avere quest’ultimo impugnato un’autonoma ratio decidendi della sentenza di merito. Tale doglianza attiene alla valutazione giuridica della decisione e non può essere fatta valere in sede di revocazione.
La Corte ha inoltre precisato che la decisione impugnata era corretta, in quanto il termine previsto dall’art. 3 d.m. 701/1994 ha natura ordinatoria, come già affermato da Cass. n. 6218 del 2020, e la sua violazione non può giustificare l’annullamento dell’accertamento. La conseguenza è la declaratoria di inammissibilità del ricorso per revocazione.
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Nota della Redazione
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