Il privilegio ex art. 2751-bis c.c. copre l’intero corrispettivo del rapporto professionale unitario, anche per l’attività svolta prima del biennio (Cass. civ. Sez. 1 n. 1249 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il privilegio di cui all’art. 2751-bis, n. 2, c.c. riguarda i crediti per compensi dei professionisti e, nel caso di incarico professionale unitario, copre l’intero corrispettivo dell’attività svolta, anche per il periodo antecedente al biennio anteriore alla cessazione del rapporto. Il dies a quo per il computo a ritroso del biennio decorre dal momento in cui l’incarico è stato portato a termine o è comunque cessato, quando il credito è divenuto liquido ed esigibile, e non dalla data di dichiarazione di fallimento. La nozione di “ultimi due anni di prestazione” va riferita al complessivo rapporto professionale, con la conseguenza che restano esclusi dal privilegio solo i corrispettivi di incarichi distinti conclusi in data anteriore al biennio precedente la cessazione del rapporto complessivo.
Il Fatto
La società, poi dichiarata fallita, aveva conferito a un professionista l’incarico di direttore tecnico e progettista, con contratto stipulato nel 2011, che prevedeva un corrispettivo mensile; l’attività si era protratta senza soluzione di continuità fino al 2017, quando la società era stata sospesa dall’Albo Nazionale Gestori ambientali a seguito del fallimento.
Il Tribunale, in accoglimento dell’opposizione allo stato passivo, aveva ammesso il credito del professionista per le competenze relative all’intero arco temporale, riconoscendo la natura unitaria dell’attività; la curatela aveva impugnato il decreto deducendo che il privilegio avrebbe dovuto essere limitato alle prestazioni svolte nel biennio precedente il fallimento.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato il motivo di ricorso con cui il Fallimento denunciava la violazione dell’art. 2751-bis, n. 2, c.c., sostenendo che anche in presenza di un rapporto professionale complesso il privilegio spetti solo per i compensi relativi a incarichi conclusi nell’ultimo biennio.
Il motivo è stato ritenuto infondato. La Corte ha richiamato il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui il dies a quo per il computo a ritroso del biennio decorre dal momento in cui l’incarico professionale è cessato e il credito è divenuto liquido ed esigibile: quando l’esecuzione dell’incarico e i relativi onorari hanno carattere unitario, il privilegio copre anche il corrispettivo dell’attività svolta prima del biennio antecedente la cessazione (cfr. Cass. 20755/2015, 18865/2017, 12814/2019 e 757/2020).
Quanto all’ipotesi di plurimi incarichi conferiti dallo stesso cliente, la nozione di “ultimi due anni di prestazione” deve essere riferita al complessivo rapporto professionale, restando esclusi dal privilegio solo i corrispettivi degli incarichi conclusi in data anteriore al biennio precedente la cessazione del rapporto complessivo (cfr. Cass. 1740/2014, 6884/2022 e 14558/2022).
Nel caso di specie, il Tribunale aveva fatto corretta applicazione di tali principi, avendo considerato unitariamente l’attività svolta dal professionista quale direttore e responsabile tecnico: il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della curatela al pagamento delle spese e all’ulteriore versamento del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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