Responsabilità oggettiva del depositario autorizzato per furto di prodotti in sospensione di accisa, salva la perdita fisica (Cass. civ. Sez. 5 n. 8830 del 08.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La responsabilità fiscale del depositario autorizzato di prodotti soggetti ad accisa in regime di sospensione d’imposta ha natura oggettiva e non derogabile, fondandosi sulla sua partecipazione a un’attività economica e sul ruolo centrale a lui conferito per garantire l’esigibilità delle accise. Il fatto illecito del terzo, quale il furto, non esonera il soggetto passivo dal pagamento dei diritti di accisa, salvo che esso abbia determinato la distruzione o la perdita irrimediabile dei prodotti, tale da renderne materialmente impossibile l’immissione nel consumo unionale. Tale regime di responsabilità non contrasta con i principi costituzionali, né con l’art. 1 del Primo Protocollo aggiuntivo alla CEDU, prevalendo le esigenze di funzionamento del mercato interno e di lotta alle frodi fiscali.
Il Fatto
La società contribuente, esercente attività di produzione di liquori e bevande alcoliche, riceveva un avviso di pagamento dell’accisa per quantitativi di alcol etilico asportati a seguito di due furti subiti nel proprio deposito fiscale. La Commissione tributaria regionale del Lazio, Sezione staccata di Latina, riformando la sentenza di primo grado, accoglieva l’appello dell’Ufficio, riconoscendo la responsabilità del detentore del deposito per l’immissione dei prodotti nel circuito commerciale.
Avverso tale decisione la società propone ricorso per cassazione, articolando, in via principale e subordinata, motivi di violazione di legge, istanze di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE e questioni di legittimità costituzionale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione esamina congiuntamente i motivi di ricorso, ritenendoli infondati e insussistenti i dubbi di costituzionalità e di compatibilità con l’ordinamento unionale e con la CEDU. La tesi dei giudici d’appello è dichiarata conforme al consolidato orientamento della Suprema Corte e alla giurisprudenza della Corte di giustizia UE richiamata in ricorso.
La responsabilità del depositario autorizzato, infatti, è di tipo oggettivo e si basa non sulla colpa, ma sulla partecipazione a un’attività economica. Il legislatore unionale ha conferito un ruolo centrale al depositario, traducendosi il regime di responsabilità in un’ assunzione di tutti i rischi inerenti alla circolazione dei prodotti in sospensione d’accisa. La sottrazione di prodotti a seguito di un furto, qualora non ne determini la distruzione o la perdita irrimediabile, integra uno svincolo irregolare dal regime sospensivo, senza che il fatto illecito del terzo possa valere quale causa di esonero.
Il principio di proporzionalità, invocato dalla ricorrente, non risulta violato, in quanto la responsabilità oggettiva è necessaria a contrastare le frodi e a garantire la riscossione delle accise. La Corte esclude altresì la sussistenza dei controlimiti che possano ostare all’applicazione del diritto unionale: la responsabilità oggettiva non è in contrasto con i principi costituzionali, né con la tutela della proprietà garantita dalla CEDU, dovendo prevalere l’interesse generale alla lotta contro l’evasione fiscale.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte rigetta il ricorso e condanna la società alla rifusione delle spese processuali.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.