Retribuzione feriale del comandante e indennità di volo oraria (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13132 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La retribuzione feriale deve essere calcolata in modo da garantire al lavoratore condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l’attività lavorativa, come imposto dall’art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, interpretato alla luce della giurisprudenza della CGUE. L’indennità di volo oraria, quand’anche non costituisca retribuzione di natura fissa, è da includere nella base di calcolo delle ferie annuali se intrinsecamente connessa all’esecuzione delle mansioni del comandante, rappresentandone una quota significativa e sistematica del compenso complessivo. È nulla la clausola della contrattazione collettiva che escluda tale voce dal trattamento feriale, per contrasto con la norma imperativa di cui all’art. 4 d.lgs. n. 185/2005. La nozione “europea” di retribuzione feriale si applica esclusivamente alle quattro settimane di ferie previste dalla legge; per i giorni aggiuntivi concessi dai contratti collettivi come trattamento di miglior favore, l’art. 36 Cost. non impone l’onnicomprensività e l’autonomia collettiva può legittimamente escludere voci retributive legate alla prestazione effettiva.
Il Fatto
Un comandante dipendente di una compagnia aerea conveniva in giudizio la società, deducendo di aver percepito, durante i periodi di ferie annuali, una retribuzione inferiore a quella ordinaria di servizio. La società, in applicazione delle clausole dei contratti collettivi aziendali e di categoria, limitava il trattamento feriale allo stipendio base e all’indennità minima garantita, escludendo l’indennità di volo oraria, nonostante questa rappresentasse una parte rilevante del compenso mensile.
Il Tribunale rigettava la domanda, ravvisando un difetto di allegazione e di prova circa le giornate di ferie effettivamente godute e i parametri di calcolo. La Corte d’Appello, in riforma, accoglieva il gravame del lavoratore: qualificata la pretesa come accertamento di un diritto fondato sulla nozione euro-unitaria di retribuzione feriale, dichiarava la nullità delle clausole collettive limitative e condannava la società al pagamento delle differenze sulla base della media del volato dei mesi precedenti ogni periodo feriale.
La Motivazione della Corte
La Corte di legittimità disattende i primi tre motivi di ricorso. In tema di violazione dell’art. 112 c.p.c., il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. si configura solo in caso di omesso esame di una domanda o di pronuncia su domanda non proposta, restando preclusa ogni censura sull’interpretazione dell’atto processuale, riservata al giudice di merito. Quanto alla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., richiamate le Sezioni Unite n. 20867 del 2020, la doglianza è ammissibile solo laddove si alleghi che il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, non anche per una mera erronea valutazione del materiale probatorio. L’accertamento della non contestazione, quale attività di interpretazione dell’atto di parte, resta sindacabile solo per vizio di motivazione.
Il quarto motivo è accolto per quanto di ragione. La Corte ribadisce, in aderenza alla sentenza n. 20216 del 2022, che il diritto alle ferie retribuite costituisce principio particolarmente importante del diritto sociale dell’Unione, al quale non si può derogare. La retribuzione feriale deve coincidere con quella ordinaria per evitare un effetto dissuasivo alla fruizione del riposo. L’indennità di volo oraria, compensando l’attività intrinseca del volo quale cuore della prestazione del comandante e incidendo in misura significativa sul compenso complessivo, è intrinsecamente connessa all’esecuzione delle mansioni: la sua esclusione determinerebbe una rilevante contrazione salariale durante le ferie. Le clausole collettive che la escludono sono pertanto nulle per contrasto con l’art. 4 d.lgs. n. 185/2005, interpretato alla luce del diritto europeo.
La censura relativa all’estensione della condanna ai giorni aggiuntivi previsti dalla contrattazione collettiva come trattamento di miglior favore è invece fondata. Per i giorni eccedenti il limite legale di 28 giorni non opera la tutela del diritto dell’Unione: l’art. 36 Cost. non risponde al criterio dell’onnicomprensività e demanda alla fonte contrattuale la garanzia di un trattamento sufficiente. L’autonomia collettiva può pertanto legittimamente escludere, per tali giorni, voci retributive legate alla prestazione effettiva come l’indennità di volo oraria.
Manifestamente infondate sono le questioni di legittimità costituzionale e infondata l’istanza di rinvio pregiudiziale. L’evoluzione interpretativa del diritto, coerente con il quadro normativo sovranazionale già esistente al momento della stipula dei contratti, non lede il legittimo affidamento. La nullità della clausola difforme da norme imperative poste a tutela di diritti fondamentali non costituisce lesione dell’autonomia negoziale ex art. 39 Cost.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.