Revoca dell’aggiudicazione illegittima per difetto di comparazione con l’affidamento (TAR Lombardia n. 2759 del 24.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La revoca dell’aggiudicazione e dell’intera procedura di gara è illegittima quando la rinnovata valutazione dell’interesse pubblico non sia stata preceduta da un raffronto con il legittimo affidamento dell’impresa aggiudicataria e con quello degli altri concorrenti. Il mutamento delle esigenze tecniche, prospettato dopo l’aggiudicazione definitiva, non integra di per sé il presupposto dell’art. 21-quinquies legge n. 241/1990, occorrendo la dimostrazione dell’assoluta inidoneità della prestazione inizialmente richiesta. Il principio di equivalenza di cui all’art. 79 d.lgs. n. 36/2023 non consente di rendere ammissibile un’offerta priva di un requisito minimo obbligatorio di natura strutturale: in tal caso la stazione appaltante deve disporre l’esclusione.
Il Fatto
L’ASST Melegnano e della Martesana, in qualità di capofila, ha indetto una gara europea multilotto per la fornitura di dispositivi per proctologia. Il Lotto n. 1 riguardava anoscopi diagnostici a becco di flauto autoilluminanti, con requisiti minimi fissati dall’art. 2.1 del Capitolato Speciale, tra cui l’autoreggenza e la trasparenza del materiale plastico.
Hanno partecipato due sole imprese. La gara è stata aggiudicata alla controinteressata, con la ricorrente collocata al secondo posto. La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione, deducendo la mancata esclusione dell’aggiudicataria per carenza dei requisiti minimi. Nelle more, la stazione appaltante ha avviato e poi disposto, con deliberazione n. 138 del 24.02.2025, la revoca dell’aggiudicazione e dell’intera procedura, prospettando un nuovo capitolato con requisiti più ampi. Entrambi gli operatori hanno impugnato la revoca con motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di carenza di interesse, ribadendo che il vantaggio ritraibile dall’annullamento della revoca è il riacquisto di efficacia dell’aggiudicazione, interesse recessivo rispetto a quello strumentale alla rinnovazione della gara. Disattesa anche l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’AREU, estranea ai fabbisogni della fornitura.
Nel merito, la revoca è illegittima. La motivazione, fondata su una nota interna, si limita a prospettare l’opportunità di rimodulare le caratteristiche tecniche dopo l’aggiudicazione, senza comprovare l’assoluta inidoneità della prestazione a soddisfare i bisogni per cui si era contrattato. Il Collegio richiama Cons. Stato Sez. III n. 5026/2016. Manca del tutto il passaggio motivazionale che attesti la comparazione tra il rinnovato interesse pubblico e le esigenze di tutela del legittimo affidamento delle imprese.
Quanto al ricorso principale, la censura è fondata. L’art. 14 del Disciplinare presidia il rispetto delle caratteristiche minime a pena di esclusione, e i chiarimenti della stazione appaltante confermano la natura obbligatoria dell’autoreggenza. La stessa dichiarazione di equivalenza dell’aggiudicataria riconosce l’assenza di tale requisito. Il Collegio distingue i requisiti minimi strutturali da quelli funzionali, richiamando Cons. Stato Sez. III n. 4155/2024: solo per i secondi è ammesso il giudizio di equivalenza. L’autoreggenza è requisito strutturale, come la trasparenza dell’intero dispositivo. La Commissione avrebbe dovuto escludere l’offerta senza alcun giudizio di equivalenza.
Il ricorso incidentale è infondato. Le doglianze sulla pretesa inidoneità del sistema di autoreggenza dell’altro operatore attengono al grado di funzionalità del prodotto e rinvengono un apprezzamento tecnico insindacabile. Accolti i motivi aggiunti e il ricorso principale, il Tribunale annulla la revoca e l’aggiudicazione, condannando l’amministrazione ad aggiudicare la fornitura alla ricorrente principale, ferma la verifica dei requisiti di legge.
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Nota della Redazione
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