La procura speciale non si estende al ricorso in cassazione (Cass. pen. Sez. 3 n. 15720 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il terzo interessato che agisce per la restituzione delle cose sequestrate è portatore di un interesse meramente civilistico e, ai sensi dell’art. 100 cod. proc. pen., sta in giudizio con il ministero di un difensore munito di procura speciale. A norma dell’art. 100, comma 3, cod. proc. pen., la procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo quando nell’atto non è espressa una volontà diversa. Ne consegue che la procura speciale rilasciata per la proposizione dell’appello cautelare ex art. 322-bis cod. proc. pen. non abilita il difensore a proporre ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale del riesame, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Il Fatto
La ricorrente, terza interessata, impugnava dinanzi al Tribunale del riesame di Firenze il provvedimento di rigetto dell’istanza di restituzione della somma di euro 44.300,00, oggetto di sequestro preventivo nel procedimento pendente nei confronti del proprio convivente. Il tribunale rigettava l’istanza e la ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo la carenza e la contraddittorietà della motivazione in relazione al mancato esame delle specifiche doglianze difensive, tra cui la propria qualità di terza non indagata e la riconducibilità della somma alla cassa contanti di una società estranea ai fatti.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente rilevato che il ricorso risultava presentato dalla ricorrente in proprio, nella qualità di terza interessata, tramite difensore non munito di procura speciale per il giudizio di legittimità. Pur avendo consultato il fascicolo del giudizio di appello avverso il provvedimento del GIP, il Collegio ha rinvenuto un atto di procura speciale in favore del difensore, datato 30 maggio 2025, ma espressamente conferito per il compimento di indagini difensive e per la sola presentazione dell’appello cautelare ex art. 322-bis cod. proc. pen.
Richiamando il disposto dell’art. 100, comma 3, cod. proc. pen., la Corte ha evidenziato che la procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo quando nell’atto non è espressa una volontà diversa. Nel caso di specie, l’assenza di una volontà difforme impediva di ritenere la procura estesa al successivo giudizio di cassazione. La Corte ha inoltre precisato che, per i soggetti portatori di un interesse meramente civilistico, come il terzo interessato, vale la regola prevista dall’art. 100 cod. proc. pen., secondo cui gli stessi stanno in giudizio con il ministero di un difensore munito di procura speciale, analogamente a quanto previsto per il processo civile dall’art. 83 cod. proc. civ.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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