Risarcimento no per specializzazione in neurofisiopatologia non prevista dalle direttive comunitarie (Cass. civ. Sez. 3 n. 16813 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’onere di contestazione ex art. 115 c.p.c. sussiste solo per i fatti noti alla parte, non per quelli ignoti, come il titolo di studio conseguito dal privato, sicché la negazione del fatto costitutivo operata dalla pubblica amministrazione integra una mera difesa idonea a evitare gli effetti della non contestazione. L’ambiguità dell’atto di citazione circa il titolo di specializzazione conseguito, non rilevata dal giudice ex art. 164 c.p.c., non è decisiva ove il rinvio ai documenti allegati consenta di superare il lapsus calami. Non è dovuto il risarcimento del danno da tardiva attuazione della Direttiva 82/76/CEE al medico che abbia frequentato una scuola di specializzazione non prevista dalle direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE, comuni ad almeno due Stati membri, come quella in neurofisiopatologia.
Il Fatto
Una medico, laureata nel 1981, aveva frequentato due corsi di specializzazione, l’ultimo dei quali in neurofisiopatologia, senza percepire alcuna remunerazione. Ritenendo l’Italia responsabile della tardiva attuazione delle direttive comunitarie che imponevano un’adeguata retribuzione per i medici specializzandi, la professionista aveva convenuto in giudizio le amministrazioni competenti, chiedendone la condanna al risarcimento del danno.
Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d’appello, in riforma parziale, aveva escluso il periodo di frequenza posteriore al 1983 e quello relativo alla seconda specializzazione, per difetto di prova. Avverso tale decisione la medico ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la violazione del principio di non contestazione e degli artt. 115 e 116 c.p.c.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha preliminarmente escluso la violazione del principio di non contestazione. L’onere di contestazione, ha chiarito, grava solo sui fatti noti alla parte: il titolo di specializzazione conseguito da un privato non è un fatto noto allo Stato, sicché la sua negazione non integra una contestazione tardiva. Nel caso di specie, inoltre, la difesa erariale aveva già in primo grado negato radicalmente il fatto, con una condotta qualificabile come mera difesa, sufficiente a evitare gli effetti di cui all’art. 115 c.p.c.
Quanto alla denunciata violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., la Corte ha riconosciuto che l’atto di citazione presentava un’evidente ambiguità sull’oggetto della seconda specializzazione, alternativamente indicata come “malattie infettive” e “neurofisiopatologia”. Tale ambiguità, non rilevata dal giudice di prime cure, doveva ritenersi superata, anche alla luce del rinvio ai documenti allegati, che rendeva agevole correggere il lapsus calami della difesa dell’attrice.
Ciononostante, la Corte ha ritenuto il dispositivo della sentenza impugnata conforme a diritto, imponendosi la correzione della motivazione. L’obbligo di corrispondere un’adeguata remunerazione ai medici specializzandi, introdotto dalla Direttiva 82/76/CEE, non era incondizionato: sussisteva solo per le scuole di specializzazione comuni ad almeno due Stati membri, elencate dalle direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE. La specializzazione in neurofisiopatologia non era tra quelle previste, come già ripetutamente affermato da questa Corte in fattispecie identiche, con conseguente esclusione del diritto al risarcimento.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con correzione della motivazione del provvedimento impugnato. Nessuna statuizione sulle spese, non avendo l’amministrazione svolto attività difensiva.
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Nota della Redazione
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