Reddito di capitale dei soci di società a ristretta base partecipativa: imputazione pro quota del reddito d’impresa extracontabile accertato, non dei soli maggiori ricavi (Cass. civ. Sez. 5 n. 18417 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il maggior reddito di capitale imputabile pro quota ai soci di una società di capitali a ristretta base partecipativa, accertato ai sensi dell’art. 47 Tuir e dell’art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600/73, deve essere determinato assumendo a base il maggior reddito d’impresa extracontabile accertato in capo alla società e non i soli maggiori ricavi. Il principio di capacità contributiva di cui all’art. 53, comma 1, Cost. impone che, anche negli accertamenti induttivi, dai ricavi siano detratti i costi di competenza e inerenza secondo l’art. 109 Tuir. Ne consegue che il reddito da capitale del socio non può che essere una frazione del maggior reddito d’impresa, determinata sulla base dei maggiori utili e non dei soli maggiori ricavi accertati.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti di una società a ristretta base partecipativa un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2009, con il quale accertava utili extracontabili e altri componenti positivi, rideterminando il reddito d’impresa a fronte di una perdita dichiarata. La medesima ripresa coinvolgeva i soci, ai quali venivano attribuiti maggiori redditi di capitale pro quota ai sensi dell’art. 47 Tuir, determinati sulla base dei maggiori ricavi e degli altri componenti positivi accertati in capo alla società.
La contribuente impugnava la ripresa dinanzi alla C.T.P. di Salerno, che rideterminava la pretesa in considerazione del maggior reddito accertato in capo alla società e non dei soli maggiori ricavi. L’appello dell’Ufficio veniva respinto dalla Commissione tributaria regionale della Campania – Salerno, la cui sentenza è stata impugnata per cassazione dall’Agenzia delle Entrate con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva in via preliminare una nullità della notificazione del ricorso, effettuata secondo il rito degli irreperibili “relativi” ai sensi dell’art. 8 della legge n. 890 del 1982 senza che agli atti risultasse l’avviso di ricevimento della raccomandata informativa, richiamando il precedente delle Sezioni Unite n. 10012 del 15/04/2021. Ciononostante, l’infondatezza del ricorso consente di definire il giudizio nel merito.
Con l’unico motivo, l’Amministrazione censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che oggetto della ripresa nei confronti dei soci debba essere il reddito pro quota extracontabile accertato in capo alla società e presuntivamente distribuito, e non i soli maggiori ricavi. La Corte ritiene il motivo infondato, osservando che la pretesa dell’Ufficio di imputare alla socia i soli maggiori ricavi, senza tener conto dei costi, non ha alcun fondamento giuridico.
Il principio di capacità contributiva di cui all’art. 53, comma 1, Cost. esige che dai ricavi siano detratti i costi sostenuti per ottenerli secondo i princìpi di competenza e inerenza di cui all’art. 109 Tuir. Tale corollario opera anche per gli accertamenti induttivi, come precisato dalle pronunce della Corte costituzionale nn. 228 del 2014 e 10 del 2023.
Poiché il reddito d’impresa è una nozione fiscale che presuppone la produzione di utili, risultanti dalla sottrazione dei costi di competenza dai ricavi conseguiti, il reddito da capitale del socio non può che essere una frazione del reddito d’impresa, determinata in base alla quota di partecipazione. Il maggior reddito di capitale dei soci di una società a ristretta base partecipativa va quindi commisurato ai maggiori utili (ricavi meno costi) e non ai soli maggiori ricavi accertati. Il ricorso è rigettato, senza regolazione delle spese di lite per la mancata attività difensiva dell’intimata.
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Nota della Redazione
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