Contraddittorietà insanabile della motivazione: sindacabilità in Cassazione (Cass. civ. Sez. 1 n. 9710 del 15.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La motivazione della sentenza è solo apparente e, pertanto, sindacabile in Cassazione ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c. quando presenti un contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili che la renda obiettivamente incomprensibile, riducendola al di sotto del minimo costituzionale. In tal caso il vizio di motivazione si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, ai sensi dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 111 Cost.
Il Fatto
La società, già mandataria di un’associazione temporanea d’imprese, aveva ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti dell’ex mandante per il saldo della quota di corrispettivo spettante su un appalto stipulato dall’ATI. La mandante si era opposta, deducendo che una variante al progetto aveva ridotto anche la quota a lei riservata.
Il Tribunale aveva accolto l’opposizione, ma la Corte d’Appello, in parziale riforma, aveva condannato la mandataria al pagamento di una somma minore. Avverso tale sentenza la società soccombente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la nullità della sentenza per vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha giudicato fondato il motivo, ravvisando una contraddizione insanabile tra il paragrafo 5 e il paragrafo 10 della motivazione impugnata. Nel primo, il giudice d’appello aveva chiaramente affermato l’opponibilità della variante alla mandante e la conseguente riduzione del corrispettivo originario. Nel secondo, invece, aveva utilizzato come base di calcolo il corrispettivo originario, senza dare conto di tale inversione logica.
La Corte ha precisato che il richiamo ad una lettera in cui la ricorrente riconosceva l’importo come “inizialmente previsto” non poteva valere a spiegare la contraddizione, trattandosi di un fatto pacifico e di un a priori rispetto al thema decidendum. La questione fondamentale, infatti, concerneva la successiva riduzione di quel corrispettivo per effetto della variante, e non la sua esistenza iniziale.
La Corte ha quindi concluso che la motivazione era solo apparente, essendo «obiettivamente incomprensibile» per il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili. Ha richiamato l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014, secondo cui tale vizio si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante.
La sentenza è stata conseguentemente cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Venezia, in diversa composizione, cui è stata demandata anche la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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