Espulsione e domanda di protezione internazionale sopravvenuta: il decreto non è invalido ma resta sospeso (Cass. civ. Sez. 1 n. 10019 del 18.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto di espulsione emesso ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 286/1998 non è colpito da invalidità sopravvenuta nel caso in cui la domanda di protezione internazionale dello straniero sia avanzata dopo la sua adozione, restandone soltanto sospesa l’eseguibilità. In tale evenienza, incombe sul giudice di pace l’obbligo di verificare, prima di decidere sul merito del ricorso contro il decreto espulsivo, quale provvedimento abbia assunto la Commissione territoriale e, se del caso, quale sia stato l’esito dell’impugnazione proposta dinanzi al Tribunale. L’allegazione del fatto sopravvenuto della presentazione della domanda di protezione costituisce onere del ricorrente, il cui difetto preclude l’attivazione dei doveri di cooperazione istruttoria del giudice.
Il Fatto
Il Giudice di pace di Cosenza ha respinto l’impugnazione proposta da un cittadino del Bangladesh avverso il decreto di espulsione emesso dalla Prefettura. L’impugnazione era fondata sulla dedotta pendenza della procedura di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato e sul diritto al permesso per attesa occupazione.
L’esito sfavorevole ha indotto il cittadino straniero a proporre ricorso per cassazione, articolato in due motivi. Con il primo ha dedotto la violazione dell’art. 22 del d.lgs. n. 286/1998, per non avere il giudice di pace annullato il provvedimento espulsivo nonostante la presenza di una procedura di rilascio del permesso ancora in corso. Con il secondo ha censurato, sotto il profilo della violazione di legge e dell’omesso esame di un fatto decisivo, la mancata considerazione della domanda di protezione internazionale presentata dopo l’adozione del decreto.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha ritenuto infondato il primo motivo. Dalla documentazione prodotta è emerso che, alla data di emissione del decreto espulsivo, il lavoratore straniero non si era ancora recato presso lo Sportello unico per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, né aveva documentato circostanze che ne avessero impedito la presentazione nel termine di cui all’art. 35 d.P.R. n. 394/1999. Non risultavano pertanto venuti meno i presupposti di legittimità del provvedimento espulsivo.
Quanto al secondo motivo, la Corte ne ha scrutinato la duplice articolazione. La censura relativa all’omesso esame è stata dichiarata inammissibile ai sensi dell’art. 366, n. 3, c.p.c.: nella sentenza impugnata non vi è traccia che della domanda di protezione internazionale si sia discusso nel dibattito processuale, sicché il ricorrente avrebbe dovuto indicare in quale fase e in quali termini la questione fosse stata sollevata. La documentazione prodotta in cassazione non poteva soccorrere, non essendo identificabile la convocazione per il fotosegnalamento con quella relativa alla domanda di protezione, presentata solo in epoca successiva.
Sul versante della dedotta violazione di legge, la Corte ha evidenziato che il ricorrente non ha dimostrato di aver allegato dinanzi al giudice di prime cure il fatto sopravvenuto della presentazione della domanda di protezione internazionale. Tale allegazione è stata ritenuta indispensabile ai fini dell’applicazione del principio di diritto affermato da Cass. Sez. 1, n. 34155 del 2025, secondo cui il decreto di espulsione non è colpito da invalidità sopravvenuta ma resta sospeso nella sua eseguibilità, dovendo il giudice di pace verificare l’esito del procedimento dinanzi alla Commissione territoriale ovvero l’eventuale impugnazione avanti al Tribunale.
Il difetto dell’onere di allegazione preclude in radice l’attivazione dei doveri di cooperazione istruttoria del giudice. Il ricorrente potrà tuttavia recuperare la tutela conseguente alla presentazione della domanda di protezione internazionale in sede di esecuzione dell’espulsione. Il ricorso è stato conseguentemente rigettato, con conferma della statuizione sulle spese, dichiarate nulle, e con attestazione della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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Nota della Redazione
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